Art. 35.
                   Detenuti ed internati stranieri
  1.  Nell'esecuzione  delle  misure  privative  della  liberta'  nei
confronti  di  cittadini  stranieri,  si deve tenere conto delle loro
difficolta'  linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere
favorite possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro
Paese.
  2.  Deve  essere,  inoltre,  favorito  l'intervento di operatori di
mediazione  culturale,  anche  attraverso  convenzioni  con  gli enti
locali o con organizzazioni di volontariato.