Art. 35. Detenuti ed internati stranieri 1. Nell'esecuzione delle misure privative della liberta' nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficolta' linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro Paese. 2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.