Art. 36. Regolamento interno 1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalita' trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti. 2. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie: a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti. 3. Il regolamento interno puo' disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto. 4. Nella predisposizone del regolamento interno, la commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti giorni dal loro ricevimento. 5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.
Nota all'art. 36: - Il testo degli articoli 16, 14 e 31 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 16 (Regolamento dell'istituto). - In ciascun istituto il trattamento penitenziario e' organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti. Le modalita' del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che e' predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attivita' lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione puo' avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80. Il regolamento interno disciplina, altresi', i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono. Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia". "Art. 14 (Assegnazione, raggruppamnento e categorie dei detenuti e degli internati). - Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42. E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni d'istituto". "Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati). - Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto".