Art. 36.
                         Regolamento interno
  1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate
nel  primo  comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare
le differenti modalita' trattamentali indicate nell'articolo 14 della
legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.
  2. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di
trattamento  e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e
dagli  articoli  8,  10,  11,  13,  14,  37,  67  e  74  del presente
regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
    a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
    b)  gli  orari  relativi all'organizzazione della vita quotidiana
della popolazione detenuta o internata;
    c)  le  modalita'  relative  allo  svolgimento  dei  vari servizi
predisposti per i detenuti e per gli internati;
    d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
   e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto;
    f)  i  tempi  e  le  modalita'  particolari  per  i colloqui e la
corrispondenza anche telefonica;
    g) le affissioni consentite e le relative modalita';
    h) i giochi consentiti.
  3.   Il   regolamento  interno  puo'  disciplinare  alcune  materie
sopraindicate   in   modo   differenziato   per  particolari  sezioni
dell'istituto.
  4.  Nella  predisposizone  del  regolamento interno, la commissione
prevista   dal  secondo  comma  dell'articolo  16  della  legge  deve
uniformarsi    alle    direttive    impartite    dall'amministrazione
penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e
del   comma   1   del   presente  articolo.  Nel  caso  di  direttive
sopravvenute,  le  norme del regolamento interno non conformi ad esse
cessano  di  avere  applicazione  e  devono  essere  modificate dalla
commissione,  per  uniformarle  alle  direttive medesime, entro venti
giorni dal loro ricevimento.
  5.  Il  regolamento  interno  deve  essere portato a conoscenza dei
detenuti e internati.
 
          Nota all'art. 36:
              - Il  testo  degli  articoli  16,  14 e 31 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  16  (Regolamento  dell'istituto).  -  In ciascun
          istituto   il   trattamento  penitenziario  e'  organizzato
          secondo  le  direttive  che l'amministrazione penitenziaria
          impartisce   con  riguardo  alle  esigenze  dei  gruppi  di
          detenuti ed internati ivi ristretti.
              Le  modalita'  del  trattamento  da  seguire in ciascun
          istituto  sono disciplinate nel regolamento interno, che e'
          predisposto  e  modificato  da una commissione composta dal
          magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore,
          dal  medico,  dal  cappellano,  dal preposto alle attivita'
          lavorative,  da un educatore e da un assistente sociale. La
          commissione   puo'  avvalersi  della  collaborazione  degli
          esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80.
              Il   regolamento   interno   disciplina,   altresi',  i
          controlli   cui  devono  sottoporsi  tutti  coloro  che,  a
          qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
              Il  regolamento  interno  e  le  sue modificazioni sono
          approvati dal Ministro per la grazia e giustizia".
              "Art. 14 (Assegnazione, raggruppamnento e categorie dei
          detenuti  e  degli  internati). -  Il numero dei detenuti e
          degli  internati negli istituti e nelle sezioni deve essere
          limitato      e,     comunque,     tale     da     favorire
          l'individualizzazione del trattamento.
              L'assegnazione  dei  condannati  e  degli  internati ai
          singoli  istituti  e  il  raggruppamento  nelle  sezioni di
          ciascun  istituto  sono  disposti  con particolare riguardo
          alla   possibilita'   di   procedere   ad   un  trattamento
          rieducativo  comune  e  all'esigenza  di  evitare influenze
          nocive  reciproche.  Per  le  assegnazioni  sono,  inoltre,
          applicati  di norma i criteri di cui al primo ed al secondo
          comma dell'art. 42.
              E'   assicurata   la  separazione  degli  imputati  dai
          condannati  e  internati,  dei  giovani  al  di  sotto  dei
          venticinque   anni   dagli  adulti,  dei  condannati  dagli
          internati  e dei condannati all'arresto dai condannati alla
          reclusione.
              E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione
          di  detenuti  e  di  internati ad attivita' organizzate per
          categorie diverse da quelle di appartenenza.
              Le  donne  sono  ospitate  in  istituti  separati  o in
          apposite sezioni d'istituto".
              "Art.   31   (Costituzione   delle  rappresentanze  dei
          detenuti  e  degli  internati).  -  Le  rappresentanze  dei
          detenuti  e degli internati previste dagli articoli 12 e 27
          sono  nominate  per sorteggio secondo le modalita' indicate
          dal regolamento interno dell'istituto".