Art. 37.
                              Colloqui
  1.  I  colloqui  dei  condannati,  degli  internati  e quelli degli
imputati  dopo  la  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado sono
autorizzati  dal  direttore  dell'istituto.  I  colloqui  con persone
diverse  dai  congiunti  e  dai  conviventi  sono  autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
  2.  Per  i  colloqui  con  gli  imputati  fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso
rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede.
  3.  Le  persone  ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre,
sottoposte  a  controllo,  con  le modalita' previste dal regolamento
interno,  al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
  4.  Nel  corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento
corretto  e  tale  da  non  recare  disturbo  ad  altri. Il personale
preposto  al  controllo sospende dal colloquio le persone che tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale
decide sulla esclusione.
  5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in
spazi   all'aperto   a  cio'  destinati.  Quando  sussistono  ragioni
sanitarie  o  di  sicurezza,  i  colloqui avvengono in locali interni
comuni  muniti di elmenti divisori. La direzione puo' consentire che,
per  speciali  motivi,  il colloquio si svolga in locale distinto. In
ogni  caso,  i  colloqui  si  svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  6.  Appositi  locali  sono destinati ai colloqui dei detenuti con i
loro difensori.
  7.  Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere
luogo nell'infermeria.
  8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal  primo  periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e
per  i  quali  si  applichi  il  divieto di benefici ivi previsto, il
numero di colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
  9.  Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge
con  prole  di  eta'  inferiore  a dieci anni ovvero quando ricorrano
particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori
dei limiti stabiliti nel comma 8.
  10.  Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione
di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del
colloquio  con  i  congiunti  o  i  conviventi.  Il  colloquio  con i
congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i
medesimi  risiedono  in  un  comune  diverso da quello in cui ha sede
l'istituto,  se  nella settimana precedente il detenuto o l'internato
non  ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione
dell'istituto  lo  consentono.  A ciascun colloquio con il detenuto o
con  l'internato  possono  partecipare  non  piu'  di tre persone. E'
consentito  di  derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
  11.  Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il
detenuto  o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di
servizio sociale per gli opportuni interventi.
  12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si
fa annotazione in apposito registro.
  13.  Nei  confronti  dei detenuti che svolgono attivita' lavorativa
articolata  su tutti i giorni feriali, e' favorito lo svolgimento dei
colloqui nei giorni festivi, ove possibile.
 
          Nota all'art. 37:
              - Per il testo vigente del primo comma, dell'art. 4-bis
          della  citata  legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note
          all'art. 39.