Art. 38.
               Corrispondenza epistolare e telegrafica
  1.  I  detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere
corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione puo' consentire
la ricezione di fax.
  2.  Al  fine  di  consentire  la  corrispondenza, l'amministrazione
fornisce  gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono
provvedervi  a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere
una lettera e l'affrancatura ordinaria.
  3.   Presso   lo   spaccio   dell'istituto   devono  essere  sempre
disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per
la corrispondenza.
  4.  Sulla  busta  della  corrispondenza  epistolare  in partenza il
detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
  5.  La  corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, e'
sottoposta  a  ispezione  al fine di rilevare l'eventuale presenza di
valori  o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con
modalita' tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
  6.  La  direzione,  quando vi sia sospetto che nella corrispondenza
epistolare,  in  arrivo  o  in partenza, siano inseriti contenuti che
costituiscono  elementi  di  reato o che possono determinare pericolo
per   l'ordine  e  la  sicurezza,  trattiene  la  missiva,  facendone
immediata  segnalazione,  per i provvedimenti del caso, al magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede.
  7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su
segnalazione  o d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione del
magistrato di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede.
  8.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai
telegrammi e ai fax in arrivo.
  9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba
essere  inoltrato,  per  i  motivi  di  cui al comma 6, ne informa il
magistrato  di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, che
decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
  10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la
corrispondenza e' stata trattenua.
  11.   Non   puo'   essere   sottoposta  a  visto  di  controllo  la
corrispondenza  epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata
ad  organismi  internazionali  amministrativi  o giudiziari, preposti
alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.