Art. 39.
                      Corrispondenza telefonica
  1.  In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
  2.  I  condannati  e  gli  internati possono essere autorizzati dal
direttore   dell'istituto   alla   corrispondenza  telefonica  con  i
congiunti  e  conviventi,  ovvero,  allorche' ricorrano ragionevoli e
verificati  motivi,  con  persone diverse dai congiunti e conviventi,
una volta alla settima. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare  una  corrispondenza  telefonica, con i familiari o con le
persone  conviventi,  in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso  o  dalla  licenza. Quando si tratta di detenuti o internati
per  uno  dei  delitti  previsti  dal  primo  periodo del primo comma
dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto
dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
  3.  L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti
nel  comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare
rilevanza, se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci
anni, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
  4.  Gli  imputati  possono  essere  autorizzati alla corrispondenza
telefonica,  con  la  frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
dall'autorita'  giudiziaria  procedente  o, dopo la sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza.
  5.   Il   detenuto   o   l'internato   che   intende   intrattenere
corrispondenza    telefonica    deve    rivolgere   istanza   scritta
all'autorita'  competente, indicando il numero telefonico richiesto e
le  persone  con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e'
efficace  fino  a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai
commi  2  e  3,  il  richiedente  deve  anche  indicare  i motivi che
consentono  l'autorizzazione,  che  resta efficace, se concessa, solo
fino   a  che  sussistono  i  motivi  indicati.  La  decisione  sulla
richiesta,  sia  in  caso di accoglimento che di rigetto, deve essere
motivata.
  6.   Il   contatto   telefonico   viene   stabilito  dal  personale
dell'istituto  con  le  modalita' tecnologiche disponibili. La durata
massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti.
  7.  L'autorita'  giudiziaria  competente  a  disporre  il  visto di
controllo  sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18
della  legge,  puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano
ascoltate  e  registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su   richiesta   di   detenuti  o  internati  per  i  reati  indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
  8.   La   corrispondenza   telefonica   e'   effettuata   a   spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
  9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata
e contestualmente ad essa.
  10. In caso di chiama dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza
telefonica  con  i  detenuti  e  gli  internati, all'interessato puo'
essere  data  solo  comunicazione  del  nominativo  dichiarato  dalla
persona  che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di
cautela.  Nel  caso  in  cui  la  chiamata  provenga  da  congiunto o
convivente  anch'esso  detenuto,  si  da'  corso  alla conversazione,
purche'  entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando
le disposizioni di cui al comma 7.
 
          Note all'art. 39:
              - Il  testo  vigente  degli  articoli  4-bis e 18 della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 254, e' il seguente:
              "Art.  4-bis (Divieto dei benefici e accertamento della
          pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). -
          1.    Fermo   quanto   stabilito   dall'art.   13-ter   del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,   nella   legge   15 marzo   1991,   n.  82,
          l'assegnazione  al  lavoro esterno, i permessi premio, e le
          misure  alternative  alla  detenzione  previste  dal capo I
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la
          liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti
          e   internati   per   delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni   previste   dall'art.  416-bis  del  codice  di
          procedura  penale  ovvero  al fine di agevolare l'attivita'
          delle  associazioni  previste dallo stesso articolo nonche'
          per  i  delitti,  di  cui  agli  articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale  e  all'art.  74, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in
          cui  tali detenuti internati collaborano con la giustizia a
          norma  dell'art.  58-ter.  Quando  si  tratta di detenuti o
          internati  per  uno  dei predetti delitti, ai quali sia sta
          applicata  una  delle circostanze attenuanti previste dagli
          articoli  62,  numero 6), anche qualora il risarcimento del
          danno  sia  avvenuto dopo la sentenza di condanna o 114 del
          codice   di   procedura   penale,  ovvero  la  disposizione
          dell'art.  116,  secondo  comma,  dello  stesso  codice,  i
          benefici   suddetti  posso  essere  concessi  anche  se  la
          collaborazione  che  viene  offerta  risulti oggettivamente
          irrilevante  purche' siano stati acquisiti elementi tali da
          escludere  in maniera certa l'attualita' dei collegamenti e
          la criminalita' organizzata. Quando si tratta di detenuti o
          internati  per delitti commessi per finalita' di terrorismo
          o  di  eversione  dell'ordinamento costituzionale ovvero di
          detenuti  o  internati  per  i delitti di cui agli articoli
          575, 628, terzo comma, 629, secondo comma del codice penale
          e  all'art.  73,  limitatamente  alle  ipotesi aggravate ai
          sensi  dell'art.  80,  comma  2,  del  predetto testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          309  del  1990, i benefici suddetti possono essere concessi
          solo  se  non  vi  sono  elementi  tali  da far ritenere la
          sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata
          o eversiva.
              2.  Ai  fini  della  concessione dei benefici di cui al
          comma  1  il  magistrato  di sorveglianza o il tribunale di
          sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni per
          il  tramite  del  comitato  provinciale  per  l'ordine e la
          sicurezza  pubblica  competente  in  relazione  al luogo di
          detenzione  del  condannato. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
          Al  suddetto  comitato  provinciale, puo' essere chiamato a
          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
          il condannato e' detenuto.
              2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
          comma  1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il
          tribunale  di  sorveglianza  decide  acquisite  dettagliate
          informazioni  dal  questore. In ogni caso il giudice decide
          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni
              3.   Quando   il   comitato   ritiene   che  sussistano
          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
          potrebbero  essere mantenuti con organizzazioni operanti in
          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
          giudice  e  il  termine  di  cui al comma 2 e' prorogato di
          ulteriori  trenta  giorni  al fine di acquisire elementi ed
          informazioni da parte dei competenti organi centrali.
              3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi
          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed
          internati   per   delitti   dolosi  quando  il  procuratore
          nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica,
          d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per
          l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al
          luogo   di   detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
          collegamenti  con  la criminalita' organizzata. In tal caso
          si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3".
              "Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
          detenuti  e  gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
          corrispondenza  con  i congiunti e con altre persone, anche
          al fine di compiere atti giuridici.
              I  colloqui  si  svolgono  in appositi locali, sotto il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
              Particolare  favore  viene  accordato ai colloqui con i
          familiari.
              L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti  e  degli  internati,  che  ne sono sprovvisti gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
              Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in  casi  particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
              I  detenuti  e  gli internati sono autorizzati a tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita  all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi di
          informazione.
              La  corrispondenza  dei  singoli condannati o internati
          puo'  essere  sottoposta,  con  provvedimento  motivato del
          magistrato  di  sorveglianza,  a  visto  di  controllo  del
          direttore   o   di   un   appartenente  all'amministrazione
          penitenziaria designato dallo stesso direttore.
              Salvo   quanto   disposto  dall'art.  18-bis,  per  gli
          imputati  i permessi di colloquio fino alla pronuncia della
          sentenza  di  primo  grado,  la  sottoposizione al visto di
          controllo  sulla  corrispondenza  e  le autorizzazioni alla
          corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorita'
          giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
          dell'art.  11.  Dopo  la  pronuncia della sentenza di primo
          grado  i  permessi  di  collloquio  sono  di competenza del
          direttore dell'istituto.
              Le   dette   autorita'  giudiziarie,  nel  disporre  la
          sottoposizione  della  corrispondenza a visto di controllo,
          se  non  ritengono  di  provvedervi  direttamente,  possono
          delegare  il  controllo  al  direttore  o a un appartenente
          all'amministrazione  penitenziaria  designato  dallo stesso
          direttore.  Le  medesime  autorita'  possono anche disporre
          limitazioni  nella  corrispondenza  e nella ricezione della
          stampa".