Art. 41.
Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria
nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo
svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri
predetti.
2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli
istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la
dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola
d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono
curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi
scolastici e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le
direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano
compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in
attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti,
dei detenuti ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche
se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni,
quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o
internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle
autorita' scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di
trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuita'
didattica.
5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei
relativi curricoli, puo' essere utilizzato dalle autorita'
scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la
responsabilita' didattica del personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione
didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno
parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile
dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di
istruzione.