Art. 41.
        Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
  1.  Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con  il  Ministero  della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici  della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello   della   scuola   d'obbligo,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria
nei  corsi  di  istruzione  secondaria  superiore.  L'attivazione, lo
svolgimento  e  il  coordinamento  dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente  sulla  base  di protocolli di intesa fra i Ministeri
predetti.
  2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni   e  delle  richieste  formulate  dalle  direzioni  degli
istituti  penitenziari  e  dai  dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore   regionale   dell'amministrazione   penitenziaria,   la
dislocazione  e  il  tipo  dei  vari  corsi  a  livello  della scuola
d'obbligo  da  istituire  nell'ambito  del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
  3.  L'organizzazione  didattica  e  lo  svolgimento  dei corsi sono
curati  dai  competenti  organi  dell'amministrazione  scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
  4.  Le  direzioni  degli  istituti  curano  che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi
scolastici   e  ne  favoriscono  la  piu'  ampia  partecipazione.  Le
direzioni  curano  che  gli  orari  di  svolgimento  dei  corsi siano
compatibili  con  la  partecipazione  di  persone  gia'  impegnate in
attivita'  lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti,
dei  detenuti  ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche
se  motivati  da  esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa  interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni,
quando  ritengono  opportuno  proporre il trasferimento di detenuti o
internati  che  frequentano  i  corsi,  acquisiscono  in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle
autorita'  scolastiche,  pareri  che  sono  uniti  alla  proposta  di
trasferimento  trasmessa  agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso  il  trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in  un  istituto  che assicuri alla persona trasferita la continuita'
didattica.
  5.  Per  lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei
relativi   curricoli,   puo'   essere   utilizzato   dalle  autorita'
scolastiche,  d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario   di  persone  qualificate,  le  quali  operano  sotto  la
responsabilita' didattica del personale scolastico.
  6.  In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione
didattica,  con  compiti  consultivi e propositivi, della quale fanno
parte  il  direttore  dell'istituto, che la presiede, il responsabile
dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal  direttore  e  formula  un  progetto  annuale  o  pluriennale  di
istruzione.