Art. 42. Corsi di formazione professionale 1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti. 2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con gli enti locali, che garantiscano al detenuto o internato la continuita' della frequenza e la possibilita' di conseguire il titolo di qualificazione anche dopo la dimissione. 3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il provveditorato regionale, attivita' formative rispondenti a esigenze particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il lavoro penitenziario. 4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni, quando il trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi da motivi di opportunita', acquisiscono in proposito il parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti, pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuita' didattica. 5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attivita' integrative di essi, puo' essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilita' del personale degli enti locali. 6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.
Nota all'art. 42: - Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20, si applicano anche ai detenuti ed agli iternati ammessi a frequentare corsi di formazione prefessionale all'esterno degli istituti penitenziari".