Art. 42.
                  Corsi di formazione professionale
  1.  Le  direzioni  degli istituti favoriscono la partecipazione dei
detenuti  a  corsi di formazione professionale, in base alle esigenze
della  popolazione  detenuta,  italiana e straniera, e alle richieste
del  mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione
e   gli   enti   locali   competenti.   Ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in
parte,  con  particolare  riferimento  alle  esercitazioni  pratiche,
all'esterno degli istituti.
  2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con
gli  enti  locali,  che  garantiscano  al  detenuto  o  internato  la
continuita' della frequenza e la possibilita' di conseguire il titolo
di qualificazione anche dopo la dimissione.
  3.   Le   direzioni   degli   istituti  possono  fornire  locali  e
attrezzature   adeguate   e   possono  progettare,  d'intesa  con  il
provveditorato  regionale, attivita' formative rispondenti a esigenze
particolari  dei  detenuti  e degli internati e tali da sviluppare il
lavoro penitenziario.
  4.  Le  direzioni  degli  istituti  curano  che venga data adeguata
informazione  ai  detenuti  ed  agli  internati dello svolgimento dei
corsi  e  ne  favoriscono  la piu' ampia partecipazione. Le direzioni
curano  che  gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con
la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o
in  altre  attivita' organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto
possibile,   i  trasferimenti  ad  altri  istituti  dei  detenuti  ed
internati  impegnati  nei  corsi,  anche  se  motivati da esigenze di
sfollamento,   e  qualunque  intervento  che  possa  interrompere  la
partecipazione   a   tali   attivita'.   Le   direzioni,   quando  il
trasferimento  di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi
da  motivi di opportunita', acquisiscono in proposito il parere degli
operatori  dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti,
pareri  che  sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli
organi  competenti  a  decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo
stesso  e'  attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri
alla persona trasferita la continuita' didattica.
  5.  Per lo svolgimento dei programmi e per le attivita' integrative
di  essi,  puo'  essere  utilizzato  d'intesa  con le direzioni degli
istituti,  il  contributo volontario di persone qualificate, le quali
operano sotto la responsabilita' del personale degli enti locali.
  6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.
 
          Nota all'art. 42:
              - Il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 21 della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo
          dell'art.  20,  si  applicano  anche  ai  detenuti  ed agli
          iternati   ammessi   a   frequentare  corsi  di  formazione
          prefessionale all'esterno degli istituti penitenziari".