Art. 44.
                         Studi universitari
  1.  I  detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di
studio  universitari  o  che  siano  in  possesso  dei  requisiti per
l'iscrizione  a  tali  corsi,  sono agevolati per il compimento degli
studi.
  2.  A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorita'
accademiche  per  consentire  agli  studenti  di  usufruire  di  ogni
possibile aiuto e di sostenere gli esami.
  3.  Coloro  che seguono corsi universitari possono essere esonerati
dal  lavoro,  a  loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del
profitto dimostrati.
  4.  I  detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati,
ove  possibile,  in  camere e reparti adeguati allo svolgimento dello
studio,  rendendo,  inoltre,  disponibili  per  loro, appositi locali
comuni.  Gli  studenti  possono  essere  autorizzati  a  tenere nella
propria   camera  e  negli  altri  locali  di  studio,  i  libri,  le
pubblicazioni  e  tutti  gli  strumenti  didattici  necessari al loro
studio.