Art. 45.
                  Benefici economici per gli studenti
  1.  Per  la  frequenza  dei  corsi  di  formazione professionale e'
corrisposto  un  sussidio orario nella misura determinata con decreto
ministeriale.
  2.  I  corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo
nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi
da  quelli  delle  attivita'  di  studio  e  di lavoro. In tal caso i
detenuti  e  gli  internati  che li frequentano, percepiscono, per il
lavoro  prestato,  una  mercede  proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1,
per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
  3.  Per  la  frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo
grado,  i  detenuti  ricevono  un  sussidio giornaliero, nella misura
determinata   con  decreto  ministeriale  per  ciascuna  giornata  di
frequenza  o  di  assenza  non  volontaria.  Nell'intervallo  tra  la
chiusura  dell'anno  scolastico  e  l'inizio  del  nuovo  corso, agli
studenti  e'  corrisposto  un  sussidio ridotto per i giorni feriali,
nella  misura  determinata  con decreto ministeriale, purche' abbiano
superato  con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico
e non percepiscano mercede.
  4.  A  conclusione  di  ciascun  anno scolastico, agli studenti che
seguono  corsi  individuali  di  scuola  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  e  che  hanno  superato gli esami con effetti legali,
nonche'  agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche
o  equiparate  e  che  hanno  superato tutti gli esami del loro anno,
vengono   rimborsate,   qualora   versino   in  disagiate  condizioni
economiche,  le  spese  sostenute  per tasse, contributi scolastici e
libri  di  testo,  e  viene corrisposto un premio di rendimento nella
misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  5.  I  corsi  a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche
durante  le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile
lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e
di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i
detenuti  e  gli  internati  che  li frequentano percepiscono, per il
lavoro  prestato,  una  mercede  proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto.
  6.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  hanno superato con esito
positivo il corso frequentato, e' corrisposto un premio di rendimento
nella   misura   stabilita   dal   Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.
  7.  I  soggetti  che  fruiscono  di  assegni  o borse di studio non
percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
  8.  L'importo  complessivo  dei  sussidi e dei premi di rendimento,
previsti  dal  presente  articolo,  e'  determinato  annualmente  con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.