Art. 45. Benefici economici per gli studenti 1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale e' corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale. 2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1, per le ore di effettiva frequenza ai corsi. 3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli studenti e' corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purche' abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede. 4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonche' agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto. 6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito positivo il corso frequentato, e' corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo. 8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento, previsti dal presente articolo, e' determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.