Art. 46.
  Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale
  1.  Il  detenuto  o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche
individuale,  o  in  quello  di  formazione  professionale,  tenga un
comportamento   che  configuri  sostanziale  inadempimento  dei  suoi
compiti e' escluso dal corso.
  2.  Il  provvedimento  di  esclusione  dal  corso  e'  adottato dal
direttore  dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione
e  trattamento  e delle autorita' scolastiche e deve essere motivato,
particolarmente   nel  caso  in  cui  l'esclusione  sia  disposta  in
difformita'   dal   parere  espresso  dalle  autorita'  predette.  Il
provvedimento   puo'   essere  sempre  revocato  ove  il  complessivo
comportamento   del   detenuto   o   dell'internato  ne  consenta  la
riammissione ai corsi.