Art. 46. Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale 1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti e' escluso dal corso. 2. Il provvedimento di esclusione dal corso e' adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorita' scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformita' dal parere espresso dalle autorita' predette. Il provvedimento puo' essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.