Art. 47.
                      Organizzazione del lavoro
  1.  Le  lavorazioni  penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituto,  possono  essere organizzate e gestite dalle direzioni
degli  istituti,  secondo  le  linee  programmatiche  determinate dai
provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite
da  imprese  pubbliche  e  private  e,  in  particolare,  da  imprese
cooperative  sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.
I   rapporti  fra  la  direzione  e  le  imprese  sono  definiti  con
convenzioni    che    regolano   anche   l'eventuale   utilizzazione,
eventualmente  in  comodato,  dei  locali  e  delle attrezzature gia'
esistenti   negli   istituti,   nonche'   le  modalita'  di  addebito
all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attivita'
produttiva.  I  detenuti e internati che prestano la propria opera in
tali   lavorazioni,   dipendono,   quanto   al  rapporto  di  lavoro,
direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono
tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta
al  lavoratore,  al  netto  delle  ritenute  previste  dalla legge, e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della  documentazione  inviata  dalla  direzione.  I datori di lavoro
devono   dimostrare   alla  direzione  l'adempimento  degli  obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
  2.  Le  lavorazioni  interne  dell'istituto,  sono  organizzate, in
quanto   possibile,   in   locali  esterni  alle  sezioni  detentive,
attrezzati  con  spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario
di lavoro.
  3.   Le   convenzioni  di  cui  al  comma  1,  particolarmente  con
cooperative  sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni,
come   quello   di  somministrazione  del  vitto,  di  pulizia  e  di
manutenzione dei fabbricati.
  4.  L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le
lavorazioni  penitenziarie  per  le forniture di vestiario e corredo,
nonche'  per  le  forniture  di arredi e quant'altro necessario negli
istituti.  Gli  ordinativi  di  lavoro fra gli istituti non implicano
alcun  rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da
parte  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  del
provveditorato   regionale,  secondo  la  rispettiva  competenza,  la
fondatezza  della  richiesta e la possibilita' di produzione dei beni
necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.
Il  ricorso  per  le  forniture  suindicate  a  imprese  esterne,  si
giustifica  soltanto  quando  vi  sia  una  significativa convenienza
economica,  per la valutazione della quale si deve tenere conto anche
della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario
alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.
  5.  La  produzione  e'  destinata  a  soddisfare,  nell'ordine,  le
commesse     dell'amministrazione    penitenziaria,    delle    altre
amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
  6.  Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli
enti  pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con
i   Provveditorati  dello  Stato.  Le  direzioni  possono  accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
  7.  Quando  le  commesse provengono da imprese pubbliche o private,
puo'  essere  convenuto  che  il committente fornisca materie prime e
accessorie,  attrezzature  e  personale tecnico. Del valore di queste
prestazioni  si  tiene  conto al fine di determinare le incidenze sui
costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
  8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di
mano  d'opera  delle  lavorazioni  penitenziarie,  l'amministrazione,
previa  analisi  delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo'
organizzare   e   gestire  lavorazioni  dirette  alla  produzione  di
determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo
di imprese pubbliche.
  9.  Le  direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire
la  destinazione  dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono
opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari  o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma
dell'articolo  20  della  legge,  richiedono  informazioni sui prezzi
praticati  per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della
zona  in  cui  e'  situato  l'istituto,  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o
all'autorita'  comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei
prodotti.
  10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di
ciascun  istituto,  sono  fissati  in un'apposita tabella predisposta
dalla  direzione  e  distinta  tra  lavorazioni  interne, lavorazioni
esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresi', indicati
i  posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio,
nonche'  i  posti  di  lavoro  disponibili all'esterno. La tabella e'
modificata  secondo  il  variare della situazione ed e' approvata dal
provveditore regionale.
  11.  Negli  istituti  per  minorenni, particolare cura e' esplicata
nell'organizzazione  delle  attivita'  lavorative  per  la formazione
professionale.
 
          Nota all'art. 47:
              - Per  il  testo  del  tredicesimo  comma, dell'art. 20
          della  citata  legge  26 aprile  1975, n. 354, si vedano le
          note all'art. 20.