Art. 48.
                           Lavoro esterno
  1.   L'ammissione  dei  condannati  e  degli  internati  al  lavoro
all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la
possibilita'  nel  programma  di trattamento e diviene esecutiva solo
quando  il  provvedimento  sia  stato  approvato  dal  magistrato  di
sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
  2.  L'ammissione  degli  imputati  al  lavoro all'esterno, disposta
dalle   direzioni   su   autorizzazione  della  competente  autorita'
giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge,
e' comunicata al magistrato di sorveglianza.
  3.  La  direzione  dell'istituto  deve  motivare  la  richiesta  di
approvazione  del  provvedimento  o  la  richiesta  di autorizzazione
all'ammissione    al   lavoro   all'esterno,   anche   con   riguardo
all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta
la necessaria documentazione.
  4.   Il   magistrato  di  sorveglianza  o  l'autorita'  giudiziaria
procedente,  a  seconda  dei casi, nell'approvare il provvedimento di
ammissione  al  lavoro  all'esterno  del  condannato  o  internato  o
nell'autorizzare  l'ammissione  al  lavoro all'esterno dell'imputato,
deve  tenere  conto  del  tipo  di  reato,  della durata, effettiva o
prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte
di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetti altri reati.
  5.  I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al  lavoro all'esterno
indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
  6.  La  scorta  dei  detenuti  e  degli internati ammessi al lavoro
all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza,
e'  effettuata  dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con
le  modalita'  stabilite  dalla direzione dell'istituto. Il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonche'
il  personale  della  polizia  di  Stato e dell'Arma dei carabinieri,
possono   effettuare   controlli   del  detenuto  durante  il  lavoro
all'esterno.
  7.  L'accompagnamento  dei  minori  ai  luoghi  di  lavoro esterno,
qualora  sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere
effettuato    da    personale    dell'amministrazione   penitenziaria
appartenente a ogni qualifica.
  8.  Al  fine  di  consentire  l'assegnazione  dei  detenuti e degli
internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  ricerca,  nell'ambito della disciplina vigente, forme
di collaborazione con le autorita' competenti.
  9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni
degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti
di lavoro disponibili all'esterno.
  10.  I  datori  di  lavoro  dei detenuti o internati, sono tenuti a
versare,  alla  direzione  dell'istituto,  la  retribuzione, al netto
delle  ritenute  previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della  documentazione  inviata  alla  direzione.  I  datori di lavoro
devono  dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
  11.  I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al lavoro all'esterno
esercitano  i  diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole
limitazioni  che  conseguono  agli  obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privata della liberta'.
  12.  L'ammissione  al  lavoro  all'esterno,  per  lo svolgimento di
lavoro  autonomo, puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni,
di  cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi
di  attivita'  regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il
detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie
e  si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o
l'internato  e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile
finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono
effettuati  i  prelievi,  ai  sensi  del primo comma dell'articolo 24
della legge.
  13.  Nel  provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza
scorta,  devono  essere  indicate  le  prescrizioni che il detenuto o
internato  deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo
da  trascorrere  fuori  dall'istituto,  nonche'  quelle relative agli
orari  di  uscita  e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione  dei  pasti  e  del  mantenimento  dei  rapporti  con la
famiglia,  secondo  le  indicazioni  del  programma  di  trattamento.
Inoltre,  l'orario  di rientro deve essere fissato all'interno di una
fascia  oraria  che  preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto  il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a
carico  del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385
del codice penale.
  14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o
internato,  ed  a  trasmettere  al  Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  al  provveditore regionale ed al direttore del centro
di  servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno,  dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno.
  15.  Le  eventuali  modifiche  delle  prescrizioni  e la revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al
Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria,  al  provveditore
regionale  e  al  magistrato  di sorveglianza, per i condannati e gli
internati, o alla autorita' giudiziaria procedente, per gli imputati.
La  revoca  del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene
esecutiva  dopo  l'approvazione  del  magistrato  di sorveglianza. Il
direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione  dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in
attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
  16.  I  controlli,  di  cui  al  terzo comma dell'articolo 21 della
legge,  sono  diretti  a  verificare  che  il  detenuto o l'internato
osservi  le  prescrizioni  dettategli  e  che il lavoro si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e della dignita'.
  17.  La  disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge,  si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno
per svolgere un lavoro autonomo.
  18.  Quando  il  lavoro  si  svolge  presso  imprese  pubbliche, il
direttore  dell'istituto  cura  l'adozione  di  precisi accordi con i
responsabili  di  dette  imprese  per  l'immediata  segnalazione alla
direzione  stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato
lavoratore che richiedano interventi di controllo.
 
          Note all'art. 48:
              - Il  testo  vigente del primo, secondo, terzo e quarto
          comma  dell'art.  21  della citata legge 26 luglio 1975, n.
          354, e' il seguente:
              "1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati
          al  lavoro  all'esterno  in  condizioni  idonee a garantire
          l'attuazione  positiva  degli  scopi previsti dall'art. 15.
          Tuttavia,  se  si  tratta  di  persona condannata alla pena
          della  reclusione  per uno dei delitti indicati nel comma 1
          dell'art.  4-bis,  l'assegnazione  al  lavoro  esterno puo'
          essere  disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della
          pena  e,  comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
          dei  condannati  all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire
          dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
              2.  I  detenuti  e  gli  internati  assegnati al lavoro
          all'esterno  sono  avviati  a  prestare la loro opera senza
          scorta,  salvo  che essa sia ritenuta necessaria per motivi
          di   sicurezza.   Gli   imputati  sono  ammessi  al  lavoro
          all'esterno    previa   autorizzazione   della   competente
          autorita' giudiziaria.
              3.  Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
          svolgersi   sotto  il  diretto  controllo  della  direzione
          dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
          la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
          e del servizio sociale.
              4.  Per ciascun condannato o internato il provvedimento
          di  ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
          l'approvazione del magistrato di sorveglianza".
              - Il  testo  del primo comma, dell'art. 24 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art.  24. - Sulla remunerazine spettante ai condannati
          sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del
          danno  e  di  rimborso  delle  spese di procedimento. Sulla
          remunerazione  spettante  ai  condannati  ed agli internati
          sono  altresi'  prelevate  le  somme  dovute  ai  sensi del
          secondo e del terzo comma dell'art. 2".
              - Il  testo  vigente dell'art. 385 del codice penale e'
          il seguente:
              "Art.  385  (Evasione).  - Chiunque, essendo legalmente
          arrestato  o  detenuto per un reato, evade e' punito con la
          reclusione da sei mesi a un anno.
              La  pena  e'  della  reclusione da uno a tre anni se il
          colpevole  commette  il  fatto  usando  violenza o minaccia
          verso  le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
          a  cinque  anni  se  la violenza o minaccia e' commessa con
          armi o da piu' persone riunite.
              Le   disposizioni   precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato  che essendo in stato di arresto nella propria
          abitazione  o in altro luogo designato nel provvedimento se
          ne  allontani,  nonche'  al  condannato  ammesso a lavorare
          fuori dello stabilimento penale.
              Quando  l'evaso  si  costituisce in carcere prima della
          condanna, la pena e' diminuita".