Art. 48.
Lavoro esterno
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro
all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la
possibilita' nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo
quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di
sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta
dalle direzioni su autorizzazione della competente autorita'
giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge,
e' comunicata al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di
approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione
all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo
all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta
la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria
procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o
nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato,
deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o
prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte
di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetti altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro
all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza,
e' effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con
le modalita' stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonche'
il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri,
possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro
all'esterno.
7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno,
qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere
effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria
appartenente a ogni qualifica.
8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli
internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme
di collaborazione con le autorita' competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni
degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti
di lavoro disponibili all'esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a
versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto
delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privata della liberta'.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di
lavoro autonomo, puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni,
di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi
di attivita' regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il
detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie
e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o
l'internato e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile
finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono
effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24
della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza
scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o
internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo
da trascorrere fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli
orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la
famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.
Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una
fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a
carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385
del codice penale.
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o
internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro
di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno, dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli
internati, o alla autorita' giudiziaria procedente, per gli imputati.
La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene
esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il
direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in
attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato
osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e della dignita'.
17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno
per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il
direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i
responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla
direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato
lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Note all'art. 48:
- Il testo vigente del primo, secondo, terzo e quarto
comma dell'art. 21 della citata legge 26 luglio 1975, n.
354, e' il seguente:
"1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati
al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15.
Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena
della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1
dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno puo'
essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della
pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti
dei condannati all'ergastolo l'assegnazione puo' avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro
all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza
scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi
di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro
all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve
svolgersi sotto il diretto controllo della direzione
dell'istituto a cui il detenuto o l'internato e' assegnato,
la quale puo' avvalersi a tal fine del personale dipendente
e del servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento
di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza".
- Il testo del primo comma, dell'art. 24 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 24. - Sulla remunerazine spettante ai condannati
sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del
danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla
remunerazione spettante ai condannati ed agli internati
sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi del
secondo e del terzo comma dell'art. 2".
- Il testo vigente dell'art. 385 del codice penale e'
il seguente:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con
armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita".