Art. 49.
Criteri di priorita' per l'assegnazione  al  lavoro all'interno degli
                              istituti
  1.  Nella  determinazione  delle  priorita'  per l'assegnazione dei
detenuti  e  degli  internati  al lavoro si ha riguardo agli elementi
indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.
  2.  Il direttore dell'istituto assicura imparzialita' e trasparenza
nelle   assegnazioni  al  lavoro  avvalendosi  anche  del  gruppo  di
osservazione e trattamento.
 
          Nota all'articolo 49:
              - Per  il  testo  del  sesto  comma, dell'art. 20 della
          citata  legge  26  luglio  1975,  n. 354, si vedano le note
          all'art. 20.