Art. 49. Criteri di priorita' per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti 1. Nella determinazione delle priorita' per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge. 2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialita' e trasparenza nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di osservazione e trattamento.
Nota all'articolo 49: - Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.