Art. 50. Obbligo del lavoro 1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
Nota all'articolo 50: - Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.