Art. 50.
Obbligo del lavoro
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi
al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o
artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un
lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo
20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa
tra quelle organizzate nell'istituto.
Nota all'articolo 50:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della
citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note
all'art. 20.