Art. 50.
                         Obbligo del lavoro
  1.  I  condannati  e  i  sottoposti  alle misure di sicurezza della
colonia  agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi
al  regime  di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati   a   svolgere  attivita'  artigianali,  intellettuali  o
artistiche  o  lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un
lavoro  rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo
20  della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa
tra quelle organizzate nell'istituto.
 
          Nota all'articolo 50:
              - Per  il  testo  del  sesto  comma, dell'art. 20 della
          citata  legge  26  luglio  1975,  n. 354, si vedano le note
          all'art. 20.