Art. 51. Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche 1. Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. 2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attivita', a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro. 3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale. 4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. 5. Puo' essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione. 6. Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.
Note all'art. 51: - Per il testo del quattordicesimo comma, dell'art. 20 della citata legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 20. - Per il testo del primo comma, dell'art 24 della citata legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art. 48.