Art. 51.
          Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche
  1.   Le   attivita'  artigianali,  intellettuali  e  artistiche  si
svolgono,  fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi
locali  o,  in  casi  particolari, nelle camere, se cio' non comporti
l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
  2.   Gli   imputati  possono  essere  ammessi  ad  esercitare  tali
attivita', a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.
  3.  I  condannati  e  gli  internati  che  richiedono  di  svolgere
attivita'  artigianali,  intellettuali o artistiche durante le ore di
lavoro,   possono   esservi   autorizzati  ed  esonerati  dal  lavoro
ordinario,  quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal
quattordicesimo  comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad
esse con impegno professionale.
  4.   Le   autorizzazioni,  sentito  il  gruppo  di  osservazione  e
trattamento,  sono  date dal direttore dell'istituto che determina le
prescrizioni  da osservare anche in relazione al rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall'amministrazione.
  5.  Puo'  essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari
fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.
  6.  Sull'utile  finanziario  derivante  dall'attivita' artigianale,
intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato,
anche  in  semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i
prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.
 
          Note all'art. 51:
              - Per  il testo del quattordicesimo comma, dell'art. 20
          della  citata  legge  26  luglio, n. 354, si vedano le note
          all'art. 20.
              - Per  il  testo  del  primo  comma,  dell'art 24 della
          citata  legge 26 luglio, n. 354, si vedano le note all'art.
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