Art. 52.
                         Lavoro a domicilio
  1.  Il  lavoro  a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario
puo'  essere  svolto,  nel rispetto della normativa in materia, anche
durante  le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle
modalita' e condizioni di cui all'articolo 51.