Art. 53. Esclusione dalle attivita' lavorative 1. L'esclusione dall'attivita' lavorativa e' adottata dal direttore dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonche', se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e doveri lavorativi.