Art. 54.
                       Lavoro in semiliberta'
  1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semiliberta'  sono  tenuti  a versare alla direzione dell'istituto la
retribuzione  al  netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e
l'importo  degli  eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al
lavoratore.  I  datori  di lavoro devono anche dimostrare alla stessa
direzione   l'adempimento   degli   obblighi   relativi  alla  tutela
assicurativa e previdenziale.
  2.  I  condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta'
esercitano  i  diritti  riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole
limitazioni  che  conseguono  agli  obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privativa della liberta'.
  3.  I  condannati  e  gli  internati  ammessi al lavoro autonomo in
semiliberta'  versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al
netto delle ritenute non appena percepiti.