Art. 54. Lavoro in semiliberta' 1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di semiliberta' sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. 2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta' esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della liberta'. 3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in semiliberta' versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al netto delle ritenute non appena percepiti.