Art. 55.
                   Assegni per il nucleo familiare
  1.  I  detenuti  e  gli  internati  lavoratori  devono fornire alla
direzione  dell'istituto  la  documentazione,  per  essi  prescritta,
intesa  a  dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare
per le persone a carico.
  2.  Qualora  il  detenuto  o  l'internato non provveda a fornire la
documentazione,   la  direzione  ne  informa  le  persone  a  carico,
invitandole a provvedervi.
  3.  Ove  i  soggetti  o  le persone a carico incontrino difficolta'
nella  produzione  dei  documenti  richiesti,  la  direzione provvede
direttamente  all'acquisizione,  chiedendo  agli uffici competenti le
certificazioni necessarie.
  4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o
spediti alle stesse.
  5.  Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al
suo  legale  rappresentante  o,  se  questi  e'  lo stesso detenuto o
internato, alla persona a cui l'incapace e' affidato.