Art. 57.
                               Peculio
  1.  Il  peculio  dei  condannati  e degli internati si distingue in
fondo vincolato e fondo disponibile.
  2.  E'  destinata  al  fondo  vincolato la quota di un quinto della
mercede.   La  rimanente  parte  del  peculio  costituisce  il  fondo
disponibile,  che non puo' superare il limite di due milioni di lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba
essere  immediatamente  utilizzata  per  spese  inerenti  alla difesa
legale,  al  pagamento  di  multe  o ammende, nonche' al pagamento di
debiti,   viene   inviata   ai  familiari  o  conviventi  secondo  le
indicazioni  dell'interessato,  o  depositata  a  suo  nome presso un
istituto bancario o un ufficio postale.
  3.  Il  fondo  vincolato non puo' essere utilizzato nel corso della
esecuzione  delle  misure  privative  della  liberta'.  Tuttavia,  in
considerazione  di particolari motivazioni il direttore dell'istituto
puo' autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
  4.  Il fondo disponibile puo' essere usato per invii ai familiari o
conviventi,  per  acquisti  autorizzati,  per  la corrispondenza, per
spese  inerenti  alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o
debiti   e   per   tutti   gli  altri  usi  rispondenti  a  finalita'
trattamentali.  Il  pagamento delle spese inerenti alla difesa legale
avviene  su presentazione della parcella o della richiesta scritta di
anticipo  sulla  medesima,  recante  l'indicazione  degli estremi del
procedimento, se questo e' in corso; una copia della parcella o della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
  5.  Il peculio degli imputati e' interamente disponibile e non puo'
superare il limite di quattro milioni.
  6.  Il  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce,
all'inizio  di  ciascun  anno,  l'ammontare  delle  somme che possono
essere  spese  per  gli  acquisti e la corrispondenza e di quelle che
possono essere inviate ai familiari o conviventi.
  7.  La disposizione del comma 6 e' derogabile su autorizzazione del
direttore  dell'istituto  solo  per  acquisti  di srumenti, oggetti e
libri occorrenti per attivita' di studio e di lavoro.
  8.   La   direzione   dell'istituto,  alla  fine  di  ciascun  anno
finanziario,   procede  alla  determinazione  e  all'accredito  degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato
presente nell'istituto.
  9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
  10.  Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto
corrisponde  la  somma  costituente  il  peculio  e  l'importo  degli
interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente
gli  ordinari  bisogni  della  cassa  dell'istituto  per  il servizio
relativo  al  fondo stesso e' versato alla Cassa depositi e prestiti.
L'ammontare  degli  interessi  corrisposti  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti e' versato all'erario.
  11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semiliberta'
sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in
relazione  alle  spese  che  egli deve sostenere, anche in eccesso al
limite fissato nel comma 6.
  12.  Al  detenuto  o  all'internato  in  permesso  o  in licenza e'
consegnata  una  somma in contanti prelevata dal peculio disponibile,
nella misura richiesta dalle circostanze.
  13.  I  limiti  di  somme determinati nel presente articolo possono
essere variati con decreto del Ministro della giustizia.