Art. 58. Manifestazioni della liberta' religiosa 1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purche' compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a piu' posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. 3. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purche' non si esprima in comportamenti molesti per la comunita'. 4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto e' dotato di una o piu' cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o piu' cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli istituti in cui operano piu' cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso e' affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. 5. Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. 6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonche' la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresi' dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; puo', comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
Note all'art. 58: - La legge 25 marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede". - Per il testo del secono comma, dell'art. 17 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.