Art. 58.
               Manifestazioni della liberta' religiosa
  1.  I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti
della  loro  confessione religiosa purche' compatibili con l'ordine e
la  sicurezza  dell'istituto  e  non  contrari alla legge, secondo le
disposizioni del presente articolo.
  2.  E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di
esporre,  nella  propria  camera  individuale o nel proprio spazio di
appartenenza  nella  camera  a  piu'  posti, immagini e simboli della
propria confessione religiosa.
  3.  E'  consentito,  durante  il tempo libero, a singoli detenuti e
internati  di praticare il culto della propria professione religiosa,
purche' non si esprima in comportamenti molesti per la comunita'.
  4.  Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto
e'  dotato  di  una  o  piu'  cappelle in relazione alle esigenze del
servizio  religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di
esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo,
con  protocollo  addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta  modificazioni  al  Concordato  lateranense  dell'11 febbraio
1929,  tra  la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso
esecutivo  con  la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto,
l'istruzione  e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate
da  uno  o piu' cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli
istituti  in cui operano piu' cappellani, l'incarico di coordinare il
servizio  religioso  e'  affidato  ad  uno  di  essi dal provveditore
regionale  dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di
istituti  per  minorenni,  dal  direttore  del centro di rieducazione
minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani.
  5.  Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti
ad  altre  confessioni  religiose,  anche  in  assenza di ministri di
culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.
  6.  La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e
agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza
spirituale,  nonche'  la  celebrazione  dei  riti  delle  confessioni
diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati
da  quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano
sono  regolati  con  legge;  si avvale altresi' dei ministri di culto
indicati  a tal fine dal Ministero dell'interno; puo', comunque, fare
ricorso,   anche   fuori  dei  casi  suindicati,  a  quanto  disposto
dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
 
          Note all'art. 58:
              - La  legge  25  marzo 1985, n. 121, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato   a   Roma   il   18 febbraio   1984,  che  apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede".
              - Per  il  testo  del  secono comma, dell'art. 17 della
          citata  legge  26  luglio  1975,  n. 354, si vedano le note
          all'art. 23.