Art. 59. Attivita' culturali, ricreative e sportive 1. I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favornire possibilita' di espressioni differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti. 2. I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attivita' sportive. 3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'. 4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi. 5. Le riunioni delle commissioni si svolgono durate il tempo libero. 6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.
Note all'art. 59: - Per il testo dell'art. 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20. - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.