Art. 59.
             Attivita' culturali, ricreative e sportive
  1.  I  programmi  delle  attivita' culturali, ricreative e sportive
sono  articolati  in  modo  da  favornire possibilita' di espressioni
differenziate.  Tali  attivita'  devono essere organizzate in modo da
favorire  la  partecipazione  dei  detenuti  e internati lavoratori e
studenti.
  2.   I   programmi   delle  attivita'  sportive  sono  rivolti,  in
particolare,   ai  giovani;  per  il  loro  svolgimento  deve  essere
sollecitata  la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti
alla cura delle attivita' sportive.
  3.   I   rappresentanti   dei  detenuti  e  degli  internati  nella
commissione  prevista  dall'articolo 27 della legge sono nominati con
le  modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel
numero  di  tre  o  cinque,  rispettivamente, per gli istituti con un
numero  di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore
a cinquecento unita'.
  4.  La  commissione,  avvalendosi  anche  della  collaborazione dei
detenuti   e   degli   internati   indicati  nell'articolo  71,  cura
l'organizzazione   delle   varie  attivita'  in  corrispondenza  alle
previsioni dei programmi.
  5.  Le  riunioni  delle  commissioni  si  svolgono  durate il tempo
libero.
  6.  Nella  organizzazione  e  nello svolgimento delle attivita', la
direzione  puo'  avvalersi  dell'opera  degli  assistenti volontari e
delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.
 
          Note all'art. 59:
              - Per  il  testo  dell'art.  27  della  citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.
              - Per  il  testo  dell'art.  17  della  citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.