Art. 61.
       Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
  1.  La  predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei
rapporti  dei  detenuti  e  degli  internati  con le loro famiglie e'
concertata  fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale.
  2.  Particolare  attenzione  e'  dedicata  ad  affrontare  la crisi
conseguente  all'allontanamento  del soggetto dal nucleo familiare, a
rendere  possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli,
specie  in  eta'  minore,  e  a  preparare  la famiglia, gli ambienti
prossimi  di  vita  e  il  soggetto  stesso  al  rientro nel contesto
sociale.  A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
    a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;
    b)  autorizzare  la  visita  da  parte  delle  persone ammesse ai
colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme
a  loro  in  appositi  locali o all'aperto e di consumare un pasto in
compagnia,  ferme  restando  le  modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.
 
          Note all'art. 61:
              - Per  il  testo  del secondo comma, dell'art. 18 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354, si vedano le note
          all'art. 39.