Art. 62.
               Comunicazione dell'ingresso in istituto
  1.  Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia
in  caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento,
al  detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli opratori
penitenziari,  se  intenda  dar notizia del fatto a un congiunto o ad
altra  persona,  indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del
mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto
processo verbale.
  2.  La  comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in
modulo  di  telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo
ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e'
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a
carico  dell'interessato.  Se  si  tratta  di  minore o di detenuto o
internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione.
  3.   Se   si  tratta  di  straniero,  l'ingresso  nell'istituto  e'
comunicato  all'autorita'  consolare  nei  casi  e  con  le modalita'
previste dalla normativa vigente.