Art. 62. Comunicazione dell'ingresso in istituto 1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli opratori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona, indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto processo verbale. 2. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e' presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione. 3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto e' comunicato all'autorita' consolare nei casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente.