Art. 63.
              Comunicazione di infermita' e di decessi
  1. In caso di grave infermita' fisica o psichica o di decesso di un
detenuto  o  di  un  internato,  la  direzione  dell'istituto  ne da'
immediata  comunicazione  a un congiunto e alla persona eventualmente
da  lui  indicata,  a  cura e spese dell'amministrazione con il mezzo
piu' rapido e le modalita' piu' opportune.
  2.  Non  appena  la  direzione dell'istituto ha notizia della grave
infermita'   o   del   decesso   di   un  congiunto  del  detenuto  o
dell'internato,  o di altra persona con cui questi e' abitualmente in
contatto,  deve  darne  immediata comunicazione all'interessato nelle
forme piu' convenienti.
  3.  Del  decesso di un detenuto o di un internato e' data immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.