Art. 64. Permessi 1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30 della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto o l'internato deve recarsi. 2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune prescrizioni ed e' in ogni caso specificato se il detenuto o l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del tempo del permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale e' stato condannato. 3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita' del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita' giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie informazioni. 4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore puo' esser disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un istituto penitenziario. 5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono essere specificate le modalita'. 6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il conseguente provvedimento e' comunicato ai sensi del terzo comma dell'articolo 30-bis della legge.
Note all'art. 64: - Per il testo del primo e secondo comma, dell'art. 30 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi in note all'art. 77. - Il testo vigente del terzo comma, dell'art. 30-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza fomalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla Corte di appello".