Art. 65. Permessi premio 1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosita' sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita' espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonche' alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare. 2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle gia' disponibili, a mezzo degli organi di polizia. 3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In casi particolari l'amministrazione penitenziaria puo' disporre ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali. 5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istiuto, il direttore dell'istituto di provenienza ne da' comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinche' di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti. 6. Il condannato in permesso, in caso di necessita', puo' rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di documentazione adeguata nei tempi piu' rapidi. L'interessato puo' segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attiva per dare la piu' opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali.