Art. 66. Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza 1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso il quale l'interessato si trova, da' notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il permesso deve essere fruito.