Art. 66.
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
  1.   Dei  provvedimenti  esecutivi  di  concessione  dei  permessi,
previsti  dagli  articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso
il  quale  l'interessato  si  trova,  da'  notizia  senza  ritardo al
prefetto  della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il
permesso deve essere fruito.