Art. 67.
             Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
  1.  Le  modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze,
previste   dagli   articoli  9,  12,  20,  e  27  della  legge,  sono
disciplinate  dal  regolamento interno in maniera da garantire uguali
possibilita'  di  nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il
medesimo  sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro
sostituti.
  2.  I  detenuti  e  gli  internati  nominati  nelle rappresentanze,
previste  dagli  articoli  12,  20 e 27 della legge, durano in carica
quattro mesi.
 
          Nota all'art. 67:
              - Per  il  testo  degli  articoli  9, 12, 20 e 27 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354, si vedano le note
          all'art. 20.