Art. 67. Garanzie di sorteggio delle rappresentanze 1. Le modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilita' di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti. 2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.
Nota all'art. 67: - Per il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.