Art. 68.
    Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa
  1.  La  direzione  dell'istituto  promuove  la partecipazione della
comunita'  esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi
di  privati  cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o
private, previste dall'articolo 17 della legge.
  2.  La  direzione  dell'istituto  esamina  con  i privati e con gli
appartenenti   alle  istituzioni  o  associazioni  le  iniziative  da
realizzare   all'interno   dell'istituto   e  trasmette  proposte  al
magistrato  di  sorveglianza,  con  il suo parere, anche in ordine ai
compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione.
  3.  Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in
istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello
svolgimento dei compiti.
  4.  La  direzione  dell'istituto cura che le iniziative indicate ai
commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori
penitenziari.  A  tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli
istituti  secondo  le  modalita'  e i tempi previsti per le attivita'
alle quali collaborano.
  5.  In  caso  di  inosservanza  delle condizioni o di comportamento
pregiudizievole   all'ordine   e   alla  sicurezza  dell'stituto,  il
direttore  comunica  al  magistrato di sorveglianza il venir meno del
proprio   parere   favorevole,   per   i  provvedimenti  conseguenti,
disponendo  eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
  6.  Al  fine  di  sollecitare  la disponibilita' di persone ed enti
idonei  e  per  programmarne  periodicamente  la  collaborazione,  la
direzione  dell'istituto  e  quella  del  centro servizio sociale, di
concerto  fra  loro,  curano  la  partecipazione  della  comunita' al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili
forme di essa.
 
          Nota all'art. 68:
              - Per   il   testo  dell'art.  17  della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 23.