Art. 16. (Istituzione del fondo a disposizione) 1. A decorrere dall'anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" - unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unita' previsionale di base, con esclusione delle spese di personale. 2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale del bilancio. 3. La dotazione del fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per l'anno 2000, in lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450 milioni a decorrere dall'anno 2002. 4. All'articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1, lettera e), della legge n. 448/1998 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 50. - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono disposti i seguenti finanziamenti: a - d) (Omissis); e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall'anno 2000".