Art. 16.
               (Istituzione del fondo a disposizione)

   1.  A  decorrere  dall'anno  2000,  nello  stato di previsione del
Ministero dell'interno - centro di responsabilita' "Protezione civile
e  servizi  antincendi" - unita' previsionale di base "Spese generali
di   funzionamento"   e'   istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a
disposizione  per  sopperire  alle  eventuali deficienze dei capitoli
della  medesima  unita'  previsionale  di  base, con esclusione delle
spese di personale.
   2.  I  prelevamenti  di  somme dal fondo di cui al comma 1, con la
conseguente assegnazione ai capitoli dell'unita' previsionale di base
di  cui  al  medesimo  comma,  sono disposti con decreti del Ministro
dell'interno di cui e' data comunicazione al Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  tramite  il competente
Ufficio centrale del bilancio.
   3.  La  dotazione  del  fondo e' fissata in lire 6.000 milioni per
l'anno  2000,  in  lire 5.430 milioni per l'anno 2001 e in lire 5.450
milioni a decorrere dall'anno 2002.
   4.  All'articolo  50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, le parole: "e del Corpo della guardia di finanza" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ", del Corpo della guardia di finanza e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 50, comma 1, lettera
          e),  della  legge n. 448/1998 (per l'argomento vedasi nelle
          note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  50.  -  1.  Al  fine  di  agevolare  lo sviluppo
          dell'economia  e  dell'occupazione sono disposti i seguenti
          finanziamenti:
                a - d) (Omissis);
                e) per    la    prosecuzione    del    programma   di
          ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di
          Stato,  dell'Arma  dei carabinieri, del Corpo della guardia
          di  finanza  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco,
          previsto   dal   decreto-legge   18 gennaio   1992,  n.  9,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1992,   n.   217,   sono   autorizzati  limiti  di  impegno
          quindicennali  di  lire  108,8 miliardi dall'anno 1999 e di
          lire 67,1 miliardi dall'anno 2000".