Art. 17.
                            (Convenzioni)

   1.  Gli  introiti  derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  stipulano con regioni, enti
locali  e  altri  enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
dei  compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della   Polizia   di  Stato  vengono  versati  su  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione
alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base, rispettivamente, del
centro  di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" e
del  centro  di  responsabilita'  "Pubblica sicurezza" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
   2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative
svolte  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, ai sensi delle
convenzioni  di  cui  al  comma  1,  e  relativi  alle  spese  per il
personale,  vengono  riassegnati al capitolo concernente il Fondo per
la  produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.