Art. 18.
                        (Servizi a pagamento)

   1.  Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento
resi  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo
1  della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
   2.  L'entita'  degli  importi  relativi  ai servizi di prevenzione
incendi  e'  specificata,  per  ciascuna delle attivita' elencate nel
decreto  del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del  9  aprile  1982,  in relazione alle
tipologie  ed  alla  complessita'  delle prestazioni richieste, sulla
base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.
   3.  I  corrispettivi  relativi ai servizi previsti all'articolo 2,
primo  comma,  lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge
26  luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione
ai  costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature
necessarie  per  l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le
disposizioni  di  cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n.
734.
   4.  L'aggiornamento  delle  tariffe e' determinato annualmente con
decreto  del  Ministro  dell'interno  di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sulla base
degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
   5.  Resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  43  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449.
   6.  Il  Ministro  dell'interno  determina,  con proprio decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  modalita'  della separazione delle funzioni di formazione
tecnico-professionale   da   quelle   di   certificazione,   di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
 
          Note all'art. 18:
              - Si  riportano  i  testi  degli  articoli  1, 2, primo
          comma,  lettera  b),  e  3,  primo  comma,  della  legge n.
          966/1965  (Disciplina  delle  tariffe,  delle  modalita' di
          pagamento  e  dei compensi al personale del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):
              "Art. 1. - 1. I servizi di soccorso tecnico, quando non
          vi  sia  pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e
          le  visite  ed  i  servizi  di  vigilanza,  ai  fini  della
          prevenzione  incendi,  resi  dal Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco,  ai  sensi  degli articoli 26, lettere a) e b),
          della  legge  27  dicembre  1941, n. 1570, e 12 della legge
          13 maggio  1961,  n. 469, nonche' le prestazioni del centro
          studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono
          effettuati  a  pagamento, in conformita' delle disposizioni
          della presente legge.
              Sono  esenti  dal  pagamento  le  prestazioni richieste
          dalle amministrazioni dello Stato.".
              "Art.  2.  -  Gli  enti  ed  i  privati  sono  tenuti a
          richiedere:
                a) (Omissis);
                b) i  servizi  di  vigilanza  a  locali  di  pubblico
          spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti ed in conformita'
          delle  prescrizioni  stabilite dalle commissioni permanenti
          provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di
          pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.".
              "Art.  3.  -  Possono essere effettuate, a richiesta di
          enti e di privati, le seguenti prestazioni:
                a) esecuzione  di studi, ricerche e controlli, presso
          il centro studi ed esperienze;
                b) servizi  di  vigilanza a stabilimenti, laboratori,
          natanti, depositi, magazzini e simili;
                c) soccorsi tecnici comprendenti:
                  1)  soccorsi  stradali,  recupero di automezzi e di
          natanti;
                  2)  impiego  di autogrue e di mezzi di sollevamento
          di  pompe  e  di  eiettori  per  lo  svuotamento di pozzi e
          cisterne, vasche, eccetera;
                  3)  servizi di demolizione: servizi di sgombro dopo
          lo  spegnimento  di incendi, o in seguito a crolli od altri
          sinistri,  quando  sia  cessato  l'intervento di emergenza,
          nonche'    altri   servizi   tecnici   non   urgenti,   che
          l'amministrazione  potra' prestare, sempre che si tratti di
          servizi  che  rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco e che possono essere effettuati solo con
          l'impiego di mezzi in dotazione".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16 febbraio
          1982,   reca:   "Modificazioni   del  decreto  ministeriale
          27 settembre  1965,  concernente  la  determinazione  delle
          attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".
              - Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  734/1973
          (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili
          dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il
          seguente:
                "Art.  8.  -  In  relazione ai versamenti affluiti in
          tesoreria  delle somme dovute da enti e da privati ai sensi
          della  legge  26 luglio  1965, n. 966, per taluni servizi e
          prestazioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il
          tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura
          del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1
          allegata  alla  indicata legge n. 966, a favore di apposito
          capitolo   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  dell'interno per essere destinate all'assistenza
          dei  figli  del  personale appartenente al citato Corpo, da
          effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di
          assistenza.
              Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello
          di  concetto  del  ruolo  tecnico  dei servizi antincendi e
          della  protezione  civile  che  effettuino  i  servizi o le
          prestazioni  di cui al primo comma fuori dei turni ordinari
          e  straordinari  possono  essere  corrisposti  compensi per
          lavoro  straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti
          dalle  vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua
          non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei
          proventi  loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di'
          cui   al   primo   comma,   e  la  pesa  sostenuta  per  la
          corresponsione  del  trattamento di missione e dell'assegno
          perequativo pensionabile".
              - Il  testo  dell'art.  43 della legge n. 449/1997 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 1) e' il seguente:
              "Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
          -  1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'
          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche
          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di
          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti
          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite
          con atto notarile.
              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere
          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono
          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'
          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di
          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole
          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha
          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
          nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali
          quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, per le predette finalita', con decreti
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce
          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si
          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,
          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra
          disposizione speciale in materia.
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni
          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le
          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
          medesima amministrazione.
              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di
          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle
          unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui
          alla  unita'  previsionale  di  base  "accordi ed organismi
          internazionali"  (interventi),  di pertinenza del centro di
          responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
              7.  Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le
          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
          personale  del  "comparto  Ministeri",  ad  incrementare le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334".
              - Il  testo  dell'art.  3  del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  512,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note
          all'art. 1), e' il seguente:
              "Art.   3   (Servizi   di  vigilanza  e  di  formazione
          tecnico-professionale  attribuiti  al  Corpo  nazionale dei
          vigili  del  fuoco).  - 1. In attuazione delle disposizioni
          dettate  dall'art.  13,  comma  1,  lettera b), del decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco  provvede alle attivita' di vigilanza di
          cui  all'art.  23,  comma  1,  e  a  quelle  relative  alla
          formazione  del  personale  di cui all'art. 12 del predetto
          decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e
          didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine,
          le  attivita'  per le quali e' richiesta al Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco la formazione e l'addestramento del
          personale    addetto   alla   prevenzione,   all'intervento
          antincendio  e  alla gestione delle emergenze nei luoghi di
          lavoro  a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle
          elencate   nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 maggio  1959,  n.  689,  tabelle  A  e  B,  nel  decreto
          ministeriale  16 febbraio  1982  e nel decreto ministeriale
          30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e
          di   attestazione  di  idoneita'  di  cui  al  comma  3  e'
          assicurata   dal  Corpo  nazionale  mediante  corrispettivo
          determinato  in  base  ad  apposite  tariffe  stabilite con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  da  emanarsi  entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Le
          predette  tariffe  sono  adeguate annualmente con le stesse
          modalita'  e  procedure  sulla  base  degli indici ISTAT di
          variazione  del  costo  della vita, rilevati al 31 dicembre
          dell'anno precedente.
              2.   I   proventi  derivanti  dall'applicazioni,  delle
          tariffe  di  cui  al  comma  1 sono versati all'entrata del
          bilancio  dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti
          capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare
          il   Fondo   per   la   produttivita'   collettiva   ed  il
          miglioramento  dei  servizi  del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              3.  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo
          superamento  di  prova  tecnica,  rilasciano  attestato  di
          idoneita'  ai  lavoratori designati dai datori di lavoro di
          cui   all'art.   12,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo   19 settembre   1994,   n.   626,   che  hanno
          partecipato   ai  corsi  di  formazione  svolti  dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o  da  enti  pubblici e
          privati".