Art. 18. (Servizi a pagamento) 1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'entita' degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi e' specificata, per ciascuna delle attivita' elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle tipologie ed alla complessita' delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento. 3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all'articolo 2, primo comma, lettera b), e all'articolo 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734. 4. L'aggiornamento delle tariffe e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Resta fermo il disposto dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
Note all'art. 18: - Si riportano i testi degli articoli 1, 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento): "Art. 1. - 1. I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' le prestazioni del centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformita' delle disposizioni della presente legge. Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle amministrazioni dello Stato.". "Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) (Omissis); b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635.". "Art. 3. - Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni: a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il centro studi ed esperienze; b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili; c) soccorsi tecnici comprendenti: 1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti; 2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera; 3) servizi di demolizione: servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione". - Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, reca: "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente: "Art. 8. - In relazione ai versamenti affluiti in tesoreria delle somme dovute da enti e da privati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per taluni servizi e prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del centro studi ed esperienze, con decreti del Ministro per il tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1 allegata alla indicata legge n. 966, a favore di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere destinate all'assistenza dei figli del personale appartenente al citato Corpo, da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza. Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile che effettuino i servizi o le prestazioni di cui al primo comma fuori dei turni ordinari e straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, entro un limite di spesa annua non superiore alla differenza fra l'importo della quota dei proventi loro attribuita nell'anno 1972, per i servizi di' cui al primo comma, e la pesa sostenuta per la corresponsione del trattamento di missione e dell'assegno perequativo pensionabile". - Il testo dell'art. 43 della legge n. 449/1997 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1) e' il seguente: "Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). - 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche' una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi' ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilita' di bilancio dell'amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalita', con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilita' che hanno effettuato la prestazione. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione. 6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonche' alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari". 7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334". - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), e' il seguente: "Art. 3 (Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'art. 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I proventi derivanti dall'applicazioni, delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati".