Art. 19.
                       (Copertura finanziaria)

   1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da
1   a  3  e  10,  dell'articolo  7,  dell'articolo  11,  comma  1,  e
dell'articolo  16,  comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850
milioni per l'anno 2000, in lire 93.230 milioni per l'anno 2001 ed in
lire  93.250  milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il
triennio   2000-2002,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 71.000 milioni per l'anno
2000,  a  lire 86.230 milioni per l'anno 2001 e a lire 86.250 milioni
per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
quanto a lire 4.850 milioni per l'anno 2000, a lire 7.000 milioni per
l'anno  2001 e a lire 7.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino