Art. 21.
                      Ricorso immediato al giudice
      1.  Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a
    giudizio  dinanzi  al giudice di pace della persona alla quale il
    reato e' attribuito su ricorso della persona offesa.
      2. Il ricorso deve contenere:
        a) l'indicazione del giudice;
        b)  le  generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona
    giuridica  o  di  associazione non riconosciuta, la denominazione
    dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
        c)  l'indicazione  del difensore del ricorrente e la relativa
    nomina;
        d)  l'indicazione  delle  altre  persone  offese dal medesimo
    reato delle quali il ricorrente conosca l'identita';
        e) le generalita' della persona citata a giudizio;
        f)  la  descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che
    si  addebita  alla  persona  citata a giudizio, con l'indicazione
    degli articoli di legge che si assumono violati;
        g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
        h)  l'indicazione  delle  fonti  di  prova  a  sostegno della
    richiesta,  nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame
    dei testimoni e dei consulenti tecnici;
        i)  la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
    confronti delle persone citate a giudizio.
      3.  Il  ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o
    dal  suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione
    della persona offesa e' autenticata dal difensore.
      4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma,
    e  121  del  codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda
    dei  casi,  dal  genitore,  dal  tutore o dal curatore ovvero dal
    curatore   speciale.   Si   osservano   le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 338 del codice di procedura penale.
      5.  La  presentazione  del  ricorso  produce gli stessi effetti
    della presentazione della querela.
 
          Note all'art. 21:
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 120, secondo e
          terzo comma, e 121 del codice penale:
              "Per   i  minori  degli  anni  quattordici  e  per  gli
          interdetti  a  cagione d'infermita' di mente, il diritto di
          querela, e' esercitato dal genitore o dal tutore.
              I  minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli
          inabilitati  possono  esercitare  il  diritto  di querela e
          possono  altresi',  in  loro  vece, esercitarlo il genitore
          ovvero  il  tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
          dichiarazione  di volonta', espressa o tacita, del minore o
          dell'inabilitato".
              "Art. 121 (Diritto di querela esercitato da un curatore
          speciale).  -  Se  la  persona  offesa e' minore degli anni
          quattordici  o inferma di mente, e non v'e' chi ne abbia la
          rappresentanza,  ovvero  chi  l'esercita  si  trovi  con la
          persona  medesima  in conflitto di interessi, il diritto di
          querela e' esercitato da un curatore speciale".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 338 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  338 (Curatore speciale per la querela). - 1. Nel
          caso  previsto  dall'art. 121 del codice penale, il termine
          per  la  presentazione  della querela decorre dal giorno in
          cui  e' notificato al curatore speciale il provvedimento di
          nomina.
              2.  Alla  nomina  provvede,  con  decreto  motivato, il
          giudice  per  le  indagini  preliminari del luogo in cui si
          trova   la   persona  offesa,  su  richiesta  del  pubblico
          ministero.
              3.  La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che
          hanno  per  scopo  la  cura,  l'educazione,  la  custodia o
          l'assistenza dei minorenni.
              4.  Il  curatore  speciale  ha  facolta' di costituirsi
          parte civile nell'interesse della persona offesa.
              5.  Se la necessita' della nomina del curatore speciale
          sopravviene  dopo  la presentazione della querela, provvede
          il  giudice  per  le  indagini preliminari o il giudice che
          procede".