Art. 23.
                      Costituzione di parte civile
      1.  La  costituzione  di  parte civile deve avvenire, a pena di
    decadenza,   con  la  presentazione  del  ricorso.  La  richiesta
    motivata  di  restituzione  o di risarcimento del danno contenuta
    nel  ricorso  e' equiparata a tutti gli effetti alla costituzione
    di parte civile.