Art. 13.
                          Comando generale
  1. Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante
generale  dirige,  coordina e controlla le attivita' dell'Arma. Esso,
in  particolare,  assicura  l'analisi  dei  fenomeni  criminosi ed il
raccordo  delle  attivita'  operative condotte dai reparti dell'Arma;
mantiene,  per  tutto  cio'  che  non  attiene ai compiti militari, i
rapporti  con  i  ministeri  e  con  gli  altri organi centrali della
pubblica  amministrazione  nonche',  nei casi previsti dalle norme in
vigore,  con  gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti
di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
  2.  Il  Comando  generale  e'  costituito  dallo Stato Maggiore, da
direzioni, reparti e uffici.