Art. 14. Organizzazione addestrativa 1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli .ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attivita' istituzionale; c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa; d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione. 2. E' istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 14: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".