Art. 14.
                     Organizzazione addestrativa
  1.  L'organizzazione  addestrativa  provvede, secondo gli obiettivi
definiti  dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed
alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri.
  Essa comprende:
    a)  comando  delle  scuole  dell'Arma  dei  carabinieri, retto da
generale  di  corpo  d'armata  che  assicura  univocita' di indirizzo
addestrativo   e  didattico,  perseguendo  l'elevazione  del  livello
professionale  del  personale  ed  esercita il comando sugli istituti
d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
    b)  scuola  ufficiali,  deputata  a  conferire agli .ufficiali la
preparazione  militare,  professionale  e  culturale per assolvere le
funzioni   direttive   e   dirigenziali   connesse   con  l'attivita'
istituzionale;
    c)  scuola  marescialli,  scuola  brigadieri e scuole carabinieri
preposte  alla  preparazione  militare, professionale e culturale del
personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro
devolute dalla vigente normativa;
    d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
  2.   E'  istituita,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio,  l'Accademia  per  la  formazione  di  base degli ufficiali
dell'Arma   dei  carabinieri.  L'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Accademia  sono  disciplinati con regolamento del Ministro della
difesa,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  e con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 14:
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
          214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".