Art. 16
                  Organizzazione mobile e speciale

  1.  L'organizzazione  mobile e speciale comprende reparti dedicati,
in  via  prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle
competenze   attribuite   all'Arma   dei   carabinieri,   di  compiti
particolari  o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, ad
integrazione,  a  sostegno  o  con  il  supporto  dell'organizzazione
territoriale.
  2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) comando  unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo
   d'armata,   che   esercita   funzioni   di   alta   direzione,  di
   coordinamento   e  di  controllo  nei  confronti  dei  comandi  di
   divisione dipendenti;
b) comandi   di  divisione,  retti  da  generale  di  divisione,  che
   esercitano  funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo
   dei  reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni
   vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:
   1)  la partecipazione alle operazioni militari di cui all'articolo
   5  e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive
   e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato
   Maggiore  della  difesa  e,  limitatamente al concorso alla difesa
   integrata  del  territorio,  ai  sensi  dell'articolo  5, comma 1,
   lettera a);
   2)  i  servizi  di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche
   calamita';
   3) la tutela dell'ambiente;
   4) la tutela del patrimonio artistico;
   5) la tutela del lavoro;
   6)  l'osservanza  delle  norme  comunitarie  ed agroalimentari, ai
   sensi  del  decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo
   regolamento;
   7) la repressione del falso nummario;
   8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
   9)  le  esigenze  della  Banca  d'Italia  ai  sensi della legge 26
   gennaio 1982, n. 21;
   10) la tutela della salute;
   11)  l'espletamento  ed  il  coordinamento di attivita' d'indagine
   specialistiche, tecniche o scientifiche.
 
          Nota all'art. 16:
              - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
          "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione   centrale",   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale del 5 giugno 1997 - serie generale - n.
          129.
              -   La   legge   26 gennaio   1982,   n.   21,  recante
          "Autorizzazione  al  Ministero della difesa a stipulare una
          convenzione  con  il  governatore  della Banca d'Italia per
          l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio
          di   vigilanza  e  scorta  valori  per  conto  della  Banca
          d'Italia",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          10 febbraio 1982, n. 30.