Art. 18.
      Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti
  1.   Il   Comandante   generale   istituisce   o  sopprime  comandi
territoriali  di  livello  non  superiore  a  comando provinciale con
propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che
si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  11 della legge 31 marzo
2000,  n.  78,  l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da
quelli  di  cui  al  comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale
previste  dalle  disposizioni  vigenti,  e'  disposta  dal Comandante
generale,  previo  consenso  del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
con  l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita'
di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
 
          Nota all'art. 18:
              -  Per i riferimenti relativi alla legge 31 marzo 2000,
          n.  78,  si  veda  in  nota  al titolo; si riporta il testo
          dell'art. 11:
              "Art.     11     (Attivita'     specializzate    prezzo
          Amministrazioni   dello   Stato   diverse   da   quelle  di
          appartenenza).  -  1. Per le Forze di polizia diverse dalla
          polizia  di  Stato,  l'istituzione, nonche' le dotazioni di
          personale  e  mezzi  di  comandi, unita' e reparti comunque
          denominati,   destinati   allo   svolgimento  di  attivita'
          specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da
          quelle  di  appartenenza,  sono  disposte,  su proposta del
          Ministro     interessato,     dal    Ministro    competente
          gerarchicamente,    previo   concerto   con   il   Ministro
          dell'Interno.  Con  la  stessa  procedura  si provvede alla
          soppressione  dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi
          i  casi  in cui la loro costituzione sia stata disposta con
          legge".