Art. 18. Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti 1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Nota all'art. 18: - Per i riferimenti relativi alla legge 31 marzo 2000, n. 78, si veda in nota al titolo; si riporta il testo dell'art. 11: "Art. 11 (Attivita' specializzate prezzo Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'Interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge".