Art. 11. Requisiti e modalita' per l'avanzamento 1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 8. (Requisiti per l'avanzamento). - 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per avanzamento al grado superiore. 2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado". "Art. 9. (Modalita' di avanzamento). - 1. L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto".