Art. 22.
   Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari
  1.  Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e
4,  ai  concorsi  straordinari  per  titoli ed esami per l'accesso al
ruolo  dei  commissari,  di  cui  all'articolo 7 della legge 28 marzo
1997,  n. 85, cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai
relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 22:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  7 della legge 28 marzo
          1987,  n.  85  (Disposizioni  in materia di avanzamento, di
          reclutamento  e  di  adeguamento  del trattamento economico
          degli  ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
          delle  Forze  di polizia), come modificato dall'art. 68 del
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
          bandire,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, un concorso straordinario per
          titoli  ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
          ruoli  dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia
          di  Stato,  per  non  oltre  il  50  per  cento  dei  posti
          disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due
          concorsi   straordinari  nel  quinquennio  successivo,  nel
          limite  del  50  per  cento  delle  vacanze verificatesi in
          ciascun  ruolo  successivamente  alla  data  del  bando del
          precedente concorso straordinario.
              2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  a
          partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
          del   prescritto   diploma   di   laurea  e  dei  requisiti
          attitudinali  richiesti,  il quale non abbia riportato, nei
          tre   anni   precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
          deplorazione   o   altra   sanzione  piu'  grave  ed  abbia
          riportato,  nello  stesso  periodo, un giudizio complessivo
          non  inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del
          personale  che  espleta  funzioni  di  polizia o ad uno dei
          ruoli     del     personale     che     espleta    funzioni
          tecnico-scientifiche o tecniche.
              3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
          nelle   materie  previste  per  i  corrispondenti  concorsi
          pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i
          titoli   da   porre   in  valutazione  e  le  modalita'  di
          svolgimento  del concorso sono stabiliti con il decreto del
          Ministro dell'interno che indice il concorso.
              4.  I  vincitori  dei  concorsi  di cui al comma 1 sono
          nominati   rispettivamente   vice  commissari  o  direttori
          tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare
          i  rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a
          nove  mesi,  con  l'applicazione  dell'art.  28 della legge
          10 ottobre  1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
          applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge
          n. 668 del 1986.
              5.  Il  primo concorso straordinario di cui al comma 1,
          per  l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
          Centro  psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per
          tutti  i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al
          medesimo  concorso  sono  inoltre  ammessi  coloro  che, in
          possesso  del  prescritto  titolo  di  studio,  svolgono  o
          abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore
          nelle  strutture  della  Polizia  di Stato, successivamente
          alla  data  di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
          n. 232".