Art. 22. Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 22: - Il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1987, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia), come modificato dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono", appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche. 3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986. 5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232".