Art. 23. Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti. 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, nei confronti del personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti. 2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001. 3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalita': a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1o gennaio 2001; b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1o gennaio 2006. 6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19 (Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato): "Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale e' ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianita' di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza. 2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo. 3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 206 (Promozioni e posti disponibili). - Le promozioni non possono essere conferite se non ci sia disponibilita' di posti nella qualifica cui si deve accedere od in quelle ad essa superiori".