Art. 23.
Disposizioni  transitorie  in materia di progressione in carriera del
   personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.
  1.  Ai  fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al
corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, nei
confronti  del  personale  del  ruolo dei commissari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi
l'articolo   1-bis  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  858,
convertito  con  legge  17  febbraio  1985,  n.  19, limitatamente ai
requisiti ivi previsti.
  2.  Il  primo  concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  di  primo
dirigente   e'   indetto   con  riferimento  all'aliquota  dei  posti
disponibili al 31 dicembre 2001.
  3.   Fino  all'emanazione  del  regolamento  ministeriale  indicato
nell'articolo  7,  comma  4,  il  corso  di  formazione  dirigenziale
continua  ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  I  posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica
di  dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza  di livello B, anche
qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire
nelle  qualifiche  inferiori con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi
dell'articolo  206  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
  5.  Le  disposizioni  concernenti  il  percorso  di carriera di cui
all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalita':
    a)  quelle  di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo
dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1o gennaio 2001;
    b)  quelle  di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale
qualifica a partire dal 1o gennaio 2006.
  6.  Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data
di  entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla
qualifica  di  primo  dirigente  dei  ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per  limiti  di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica
di  vice  questore  aggiunto  e  nel  quinquennio  precedente abbiano
prestato servizio senza demerito.
 
          Note all'art. 23:
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          19 dicembre  1984,  n.  858, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   17 febbraio  1985,  n.  19  (Norme  per  il
          trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie
          di personale della Polizia di Stato):
              "Art.   1-bis.   -   1.   L'accesso   alle   qualifiche
          dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1o aprile
          1981,  n.  121,  e  relativi decreti di attuazione, avviene
          mediante  corso  di formazione dirigenziale della durata di
          tre mesi con esame finale, al quale e' ammesso il personale
          direttivo   con   qualifica   apicale  ovvero  in  possesso
          dell'anzianita'  di  nove  anni  e  sei  mesi  di effettivo
          servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.
              2.   L'ammissione   al  corso,  nel  limite  dei  posti
          disponibili  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  si  consegue
          mediante scrutinio per merito comparativo.
              3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio
          dell'anno  successivo a quello nel quale si sono verificate
          le  vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria
          dell'esame finale del corso.
              4.  Le  norme  di  cui ai precedenti commi si applicano
          anche per il conferimento di posti disponibili alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 206 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato):
              "Art.  206  (Promozioni  e  posti  disponibili).  -  Le
          promozioni  non  possono  essere  conferite  se  non ci sia
          disponibilita'   di  posti  nella  qualifica  cui  si  deve
          accedere od in quelle ad essa superiori".