Art. 24.
Disposizioni di prima applicazione  per  la  costituzione  del  ruolo
                         direttivo speciale
  1.  Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo
1997,  n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova
dotazione  organica  del  ruolo dei commissari e alla copertura della
dotazione  organica  del  ruolo  direttivo  speciale,  i concorsi per
l'accesso  al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono
indetti  annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al
quaranta  e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti
al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2.
  2.  Per  i  concorsi  di  accesso  al ruolo direttivo speciale sono
utilizzate,   entro  l'anno  2003,  trecento  unita'  della  relativa
dotazione  organica,  in  aggiunta  a quelle determinate ai sensi del
comma 1.
  3.  I  posti  non  coperti  a seguito dei concorsi per l'accesso al
ruolo  dei  commissari  e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati
per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.
 
          Nota all'art. 24:
              - Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo
          1997,  n. 85 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 22),
          vedi nelle note all'art. 22.