Art. 24. Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2. 2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1. 3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.
Nota all'art. 24: - Per il testo vigente dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 22), vedi nelle note all'art. 22.