Art. 25.
 Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale
  1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica
di  vice  commissario  del ruolo direttivo speciale accedono mediante
concorso  per  titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia
di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale
di  pubblica  sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma
2.  I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al
2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.
  2.  Ai  concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso
del  titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che al
1o  gennaio  di  ciascuno  degli anni indicati al comma 1 ha maturato
almeno  dieci  anni  di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data
dei  relativi  bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste
dall'articolo  16,  comma  2.  Al  medesimo personale si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n.
53.
  3.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  ai  commi precedenti sono
nominati  vice  commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano
un  corso  di  formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di
polizia,  comprensivo  di  un tirocinio operativo della durata di tre
mesi  presso  strutture  della  Polizia  di  Stato.  Ai  medesimi  si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Le cause
di  dimissioni  e  di  espulsione  dal  corso  sono  quelle  previste
dall'articolo  18,  salvo che per i periodi massimi di assenza di cui
al  comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della
meta'.
  4.  I  vice  commissari che hanno concluso con profitto il corso di
formazione  sono  confermati  nel  ruolo  direttivo  speciale  con la
qualifica  di  commissario  del  ruolo  direttivo  speciale,  secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.
  5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie
dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il  punteggio massimo da
attribuire  a  ciascuna  categoria di titoli, nonche' le modalita' di
svolgimento  del  corso  di  formazione,  del tirocinio operativo, di
valutazione  finale del profitto ed i criteri per la formazione della
graduatoria  di  fine  corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il
regolamento  di  cui  all'articolo  16,  comma 3, e con quello di cui
all'articolo 17, comma 4.
 
          Nota all'art. 25:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
          1o febbraio  1989,  n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato
          giuridico   e   sull'avanzamento  dei  vicebrigadieri,  dei
          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di finanza nonche' disposizioni
          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di
          custodia e al Corpo forestale dello Stato):
              "Art.  24 - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
          Stato  che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
          concorsi,  interni  o pubblici con riserva di posti, per il
          passaggio  o  l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
          Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
          psico-attitudinali  per  la  parte gia' effettuata all'atto
          dell'ingresso  in  carriera,  ne'  agli accertamenti medici
          previsti  dai  regolamenti  approvati  con  i  decreti  del
          Presidente  della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e
          904.
              2.   Devono   in   ogni   caso  essere  effettuati  gli
          accertamenti  medici  e  psico-attitudinali  specificamente
          previsti   per   l'accesso   ai  ruoli  superiori,  per  il
          conseguimento  di  particolari abilitazioni professionali o
          di servizio e per impieghi speciali".