Art. 27 
           Collocamento a riposo del personale in servizio 
 
  1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio  di  cui
all'articolo 13 sono applicati, con criteri di  progressivita',  agli
appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei  dirigenti  della
Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente  generale,  gia'
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n.  336.  A  tal  fine  il  predetto
personale  e'  collocato  a  riposo  d'ufficio  con   l'anticipazione
massima,  rispetto  alla  data  di  cessazione   dal   servizio   per
raggiungimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  di  seguito
indicata: 
 
    

=====================================================================
                                  Anticipazione del collocamento
                                               a riposo
=====================================================================
Anno del raggiungimento
dei 65 anni di eta'       |Dirigenti superiori    | Altre qualifiche
---------------------------------------------------------------------
2001                      | -                     | -
---------------------------------------------------------------------
2002                      | 8 mesi                | 9 mesi
---------------------------------------------------------------------
2003                      | 11 mesi               | 13 mesi
---------------------------------------------------------------------
2004                      | 14 mesi               | 19 mesi
---------------------------------------------------------------------
2005                      | 17 mesi               | 27 mesi
---------------------------------------------------------------------
2006                      | 20 mesi               | 34 mesi
---------------------------------------------------------------------
2007                      | 24 mesi               | 41 mesi
---------------------------------------------------------------------
2008                                              | 47 mesi
---------------------------------------------------------------------
2009                                              | 53 mesi
---------------------------------------------------------------------
2010                                              | 60 mesi


    
  2. Il collocamento  a  riposo  d'ufficio  di  cui  al  comma  1  e'
disposto, con  anticipazione  differenziata  rispetto  alla  data  di
cessazione dal servizio per il raggiungimento del  sessantacinquesimo
anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3. 
  3.  Ai  funzionari  di  cui  al  comma   1   che   raggiungono   il
sessantacinquesimo  anno  di  eta'  a  partire  dal   2002,   vengono
corrisposti, in aggiunta alla  pensione  determinata  come  stabilito
dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  503,
quattro scatti del 2,5 per cento  calcolati  sullo  stipendio  goduto
all'atto  del  pensionamento  ed  e'  assicurata,  per   il   periodo
intercorrente  dalla  data  del  collocamento  a  riposo  e  fino  al
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione
del trattamento di quiescenza sulla base  degli  aumenti  retributivi
pensionabili di  qualsiasi  natura  concessi  ai  pari  qualifica  in
attivita' di servizio. 
  4. Nei  confronti  dei  funzionari  di  cui  al  comma  3,  il  cui
trattamento sara' liquidato in  tutto  o  in  parte  con  il  sistema
contributivo di cui alla  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  trovera'
applicazione  il   coefficiente   di   trasformazione   relativo   al
sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla  tabella  A  allegata
alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui  all'articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
  5. Agli appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  e  al  ruolo  dei
dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a  dirigente
generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 336, non ricompresi nella previsione di  cui  al  comma  1  e  che
saranno collocati a  riposo  con  i  nuovi  limiti  di  eta'  di  cui
all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi  3
e 4. 
  6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente
articolo  sono  effettuati  assicurando  l'invarianza   della   spesa
attraverso  la  disciplina  autorizzatoria   delle   assunzioni   del
personale, di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 27:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982,  n. 336, reca: "Inquadramento nei ruoli della Polizia
          di Stato del personale che espleta funzioni di polizia".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,  n.  503  (Norme  per  il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art.  3  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.  13  (Norma  transitoria  per  il  calcolo  delle
          pensioni).  -  1.  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
          esclusive  della  medesima,  e  per  i  lavoratori autonomi
          iscritti     alle    gestioni    speciali    amministrative
          dall'I.N.P.S.,  l'importo  della  pensione  e'  determinato
          dalla somma:
                a) della quota di pensione corrispondente all'importo
          relativo    alle    anzianita'    contributive    acquisite
          anteriormente al 1o gennaio 1993, calcolato con riferimento
          alla  data di decorrenza della pensionesecondo la normativa
          vigente  precedentemente alla data anzidetta che a tal fine
          resta  confermata  in  via  transitoria,  anche  per quanto
          concerne  il  periodo  di riferimento per la determinazione
          della retribuzione pensionabile;
                b) della quota di pensione corrispondente all'importo
          del  trattamento  pensionistico  relativo  alle  anzianita'
          contributive  acquisite  a  decorrere  dal 1o gennaio 1993,
          calcolato secondo le norme di cui al presente decreto".
             -  Si riporta la tabella A della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare):

                                                            Tabella A

                   Coefficienti di trasformazione

=====================================================================
       Divisori        |          Età          |       Valori
=====================================================================
                21,1869|57                     |4,720%
                20,5769|58                     |4,860%
                19,9769|59                     |5,006%
                19,3669|60                     |5,163%
                18,7469|61                     |5,334%
                18,1369|62                     |5,514%
                17,5269|63                     |5,706%
                16,9169|64                     |5,911%
                16,2969|65                     |6,136%
               Tasso di|sconto =               |1,5%

              - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  1,  nonche'  dell'art  3,  comma  7, del decreto
          legislativo   30 aprile  1997,  n.  165  (Attuazione  delle
          deleghe  conferite  dall'art.  2,  comma  23,  della  legge
          8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g),
          e  99,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
          armonizzazione   al   regime   previdenziale  generale  dei
          trattamenti  pensionistici  del  personale  militare, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  del  personale  non  contrattualizzato del
          pubblico impiego):
              "Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
          di   cui   al   presente  titolo  armonizzano  ai  principi
          ispiratori   della   legge   8 agosto   1995,  n.  335,  il
          trattamento  pensionistico  del  personale  militare  delle
          Forze  armate,  compresa  l'Arma dei carabinieri, del Corpo
          della guardia di finanza, nonche' del personale delle Forze
          di  polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco".
              "Art.  3  (Ausiliaria).  -  7.  Per il personale di cui
          all'art.    1   escluso   dall'applicazione   dell'istituto
          dell'ausiliaria  che  cessa dal servizio per raggiungimento
          dei   limiti   di   eta'   previsto   dall'ordinamento   di
          appartenenza  e  per  il  personale militare che non sia in
          possesso   dei   requisiti   psico-fisici  per  accedere  o
          permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento
          di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema
          contributivo  di  cui  alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          montante  individuale  dei  contributi  e'  determinato con
          l'incremento   di  un  importo  pari  a  5  volte  la  base
          imponibile  dell'ultimo  anno  di servizio moltiplicata per
          l'aliquota  di  computo  della  pensione.  Per il personale
          delle  Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto
          incremento   opera   in   alternativa  al  collocamento  in
          ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  39  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica):
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore ridiuzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al pers
          onale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve
          essere  realizzata una riduzione di personale non inferiore
          all'1   per   cento   rispetto  a  quello  in  servizio  al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono essere disposte esclusivament
          e  presso  le  sedi  che  presentino le maggiori carenze di
          personale.   Le   disposizioni   del  presente  articolo si
          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali
          o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita' di soluzio
          ni   alternative  collegate  a  procedure  di  mobilita'  o
          all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le
          amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento autonomo,
          nonche'  per  gli  enti pubblici non economici con organico
          superiore   a  duecento  unita',  i  contratti  integrativi
          sottoscritti,   corredati   da   una   apposita   relazione
          tecnico-finanziaria   riguardante   gli   oneri   derivanti
          dall'applicazione    della    nuova   classificazione   del
          personale,  certificata dai competenti organi di controllo,
          di  cui  all'art.  52,  comma  5,  del  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove
          operanti,  sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   che,   entro   trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,     ne     accertano,    congiuntamente,    la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29. Decorso tale termine, la delegazione di pa
          rte  pubblica  puo'  procedere  alla  stipula del contratto
          integrativo.  Nel  caso  in  cui  il  riscontro abbia esito
          negativo, le parti riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  mimstri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica
          nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
          legge,  con  esclusione  di  qualsiasi  effetto  economico,
          nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.  Per  la copertura dei posti vacanti le graduatorie
          dei   concorsi  pubblici  per  il  personale  del  Servizio
          sanitario    nazionale,    approvate   successivamente   al
          31 dicembre   1993,   possono  essere  utilizzate  fino  al
          31 dicembre 1998.
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi a sostenere un colloquio
          interdisciplinare.  Costituisce  titolo  di  preferenza  la
          partecipazione   per  almeno  un  anno,  in  corrispondente
          professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del
          decreto-legge   21 marzo   1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20 maggio  1988,  n.  160,  e
          successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1o gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  comunque  essere  inferiore  al  50  per  cento delle
          assunzioni  autorizzate.  Per  le  amministrazioni  che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis.  E consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici   con  organico  superiore  a  200  unita',  sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo,  fino  ad un massimo di 50 unita', appartenente alle
          amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
          4  e  5,  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          nonche'   ad  enti  pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente
          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle
          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti
          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio
          prestato presso la Pr
          esidenza  del  Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
          della progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al
          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza, la
          trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo'
          essere  negata  esclusivamente  nel caso in cui l'attivita'
          che  il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto
          con  quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza
          o  in  concorrenza  con  essa,  con  motivato provvedimento
          emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.