Art. 17
                Societa' destinatarie di conferimenti
             previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

  1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo
7,  commi  2  e  5,  della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella
misura  del  19  per  cento  sulla  differenza tra il valore dei beni
ricevuti  a  seguito  dei  predetti  conferimenti  e  il  loro  costo
fiscalmente  riconosciuto.  Come  valore  dei  beni  si assume quello
risultante  dal  bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  La  differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la
stessa  e'  riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello
indicato  nel  comma  1.  La  stessa  differenza e' considerata costo
fiscalmente  riconosciuto  delle azioni ricevute dall'ente o societa'
conferente  nel  limite  del  loro  valore  risultante  dal  bilancio
relativo  all'esercizio  o  periodo di gestione in corso alla data di
chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il
medesimo  ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve
o  fondi  costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento.  Nel  caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti
indicati  nel  comma  1  siano  state conferite ad altra societa', la
differenza   assoggettata   ad  imposta  sostitutiva  e'  considerata
altresi'  costo  fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla
medesima societa'.
  3.  Le  societa'  indicate  al  comma 1 possono applicare, in luogo
dell'imposta  sostitutiva  ivi  prevista,  un'imposta  sostitutiva in
misura  pari  al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata
all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti
dell'ente o societa' conferente.
  4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo  7,  comma  5,  della  legge  30 luglio 1990, n. 218, e
successive  modificazioni,  si  e'  fusa  con la societa' conferente,
l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei
beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente  riconosciuto  e  si  producono  gli effetti previsti dal
terzo periodo del comma 2.
  5.  L'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  va  richiesta  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva
va  versata  in  un  massimo  di tre rate annuali di pari importo: la
prima  con  scadenza  entro  il  termine previsto per il versamento a
saldo  delle  imposte  sui  redditi  relative al periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge, le altre
con  scadenza  entro  il  termine  rispettivamente  previsto  per  il
versamento  a  saldo  delle  imposte  sul reddito relative ai periodi
d'imposta  successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive  alla  prima si applicano gli interessi nella misura del 6
per  cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna
rata  successiva  alla  prima.  Gli importi da versare possono essere
compensati  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
recante  norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 17:
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio
          1990,   n.   218,   recante  "Disposizioni  in  materia  di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di  credito di diritto pubblico", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182:
              "Art.  7  (Norme  fiscali).  -  1. Per  le  fusioni, le
          trasformazioni   e   i   conferimenti  effettuati  a  norma
          dell'art.  1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali
          si  applicano  nella misura dell'uno per mille e sino ad un
          importo  massimo  non superiore a cento milioni di lire. Ai
          fini  dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili   i   conferimenti  non  si  considerano  atti  di
          alienazione  e  si applicano le disposizioni degli articoli
          3,  secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni.
              2. Agli   effetti   delle   imposte   sui   redditi   i
          conferimenti   effettuati   a   norma   dell'art.   1   non
          costituiscono  realizzo  di  plusvalenze,  comprese  quelle
          relative   alle   rimanenze  e  il  valore  di  avviamento.
          L'eventuale  differenza  tra  il valore dei beni conferiti,
          quale  iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in
          dipendenza  del  conferimento,  e  l'ultimo valore dei beni
          stessi  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui redditi
          concorre  a  formare  il reddito dell'ente conferente nella
          misura   del   15  per  cento.  La  differenza  tassata  e'
          considerata  costo fiscalmente riconosciuto per la societa'
          conferitaria  e  puo'  essere  dalla medesima attribuita in
          tutto  o  in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente
          al  costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il
          valore  delle  azioni  ricevute  e l'ultimo valore dei beni
          conferiti  riconosciuto  ai  fini  delle  predette imposte,
          maggiorato  della  differenza  tassata di cui al precedente
          periodo,  non  concorre  a  formare  il  reddito  dell'ente
          conferente  fino  a  quando  non  sia  stata  realizzata  o
          distribuita.  I  beni ricevuti dalla societa' sono valutati
          fiscalmente  in  base  all'ultimo  valore  riconosciuto  ai
          predetti  fini  e  le  relative  quote di ammortamento sono
          ammesse  in  deduzione  fino  a concorrenza dell'originario
          costo   non   ammortizzato   alla  data  del  conferimento,
          maggiorato  della  differenza  tassata  di  cui al presente
          comma;  non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
          del  valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio
          della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte
          eccedente  la  differenza tassata allo stesso attribuita ai
          sensi  del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti,
          le  aziende  o  le  partecipazioni  siano state iscritte in
          bilancio  a  valori  superiori  a  quelli di cui al periodo
          precedente  deve  essere  allegato  alla  dichiarazione dei
          redditi  apposito  prospetto  di riconciliazione tra i dati
          esposti  nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti;
          con  decreto  del  Ministro  delle  finanze si provvedera',
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  a  stabilire  le  caratteristiche di tale
          prospetto.  Nel  caso  di operazioni che nel loro complesso
          soddisfino  le  condizioni  di cui all'art. 1, ripartite in
          piu'  fasi  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera a), le
          disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  anche ai
          conferimenti  ed  alle  cessioni  di  azioni rivenienti dai
          conferimenti   di  azienda  effettuati  nell'ambito  di  un
          unitario  programma  approvato a norma dello stesso art. 1,
          per i quali permane il regime di sospensione d'imposta.
              2-bis.  L'atto  di  conferimento puo' stabilire che gli
          effetti   del   conferimento  decorrono  da  una  data  non
          anteriore  a  quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio
          dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in
          questo  caso,  permangono  gli  effetti di neutralita' e di
          continuita'  fiscali  di  cui  ai  commi precedenti. I beni
          ricevuti   dalla   societa'   conferitaria  possono  essere
          iscritti  in  bilancio  al  lordo  delle  relative  partite
          rettificative.
              2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la
          societa'   bancaria   conferitaria  subentra  agli  effetti
          fiscali  negli  obblighi,  nei  diritti  e nelle situazioni
          giuridiche   concernenti   l'azienda   conferita   a  norma
          dell'art.  1,  ivi  compresi  gli obblighi di dichiarazione
          nonche'  quelli  di  versamento  degli acconti relativi sia
          alle  imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui.
          Il  patrimonio  netto della societa' conferitaria, comunque
          determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente
          o  degli  enti  conferenti, anche ai fini dell'applicazione
          dell'art.  105  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              3. Nella  determinazione  del  reddito imponibile delle
          aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del r.d.l.
          12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  7 marzo  1938,  n. 141, e successive modificazioni e
          integrazioni,  risultanti da operazioni di fusione, nonche'
          di  quelli  destinatari  dei conferimenti, sempre che diano
          luogo   a  fenomeni  di  concentrazione,  sono  ammessi  in
          deduzione  per cinque anni consecutivi, a partire da quello
          in  cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti
          effettuati   ad   una   speciale   riserva  denominata  con
          riferimento   alla  presente  legge.  Detti  accantonamenti
          possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro
          il  limite  massimo  complessivo  per  l'intero quinquennio
          dell'1,  2  per  cento  della differenza tra la consistenza
          complessiva  degli  impieghi  e  dei depositi con clientela
          degli  enti  creditizi  che  hanno partecipato alla fusione
          ovvero  alle  operazioni  di  conferimento,  risultanti dai
          rispettivi   ultimi   bilanci  precedenti  alle  operazioni
          stesse,   e   l'analogo  aggregato  risultante  dall'ultimo
          bilancio  del  maggiore  degli  enti  creditizi  che  hanno
          partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento.
          L'accantonamento  annuale  non  potra' comunque eccedere un
          terzo   del   limite  massimo  complessivo  consentito  per
          l'intero  quinquennio.  L'utilizzo e la distribuzione della
          speciale  riserva  sono  disciplinati dalle norme contenute
          nell'art.  6,  ultimo  periodo  del  primo comma, e secondo
          comma,  e  nell'art.  8, secondo e terzo comma, della legge
          19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art.
          11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da
          ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi
          restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della
          stessa legge n. 468 del 1978.
              4. Alle  operazioni  di  fusione tra gli enti creditizi
          aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca
          d'Italia     secondo     le    direttive    del    Comitato
          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio vigenti
          all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti
          fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
              5. Alle  operazioni  di conferimento effettuate da enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo  creditizio  ai  sensi  dell'art.  5 si applicano le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
              6. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano   agli   atti   di   fusione,   trasformazione  e
          conferimento  perfezionati  entro  due  anni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.".
              - Per  il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241 si veda nelle note all'art. 8.