Art. 18
              Societa' che hanno eseguito conferimenti
             previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

  1.  Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio
1990,  n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il
loro   costo  fiscalmente  riconosciuto  si  considera  realizzata  a
condizione  che  sia  assoggettata,  con  le  modalita' e nei termini
previsti  dall'articolo  17,  ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui  redditi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in
misura  pari  al  19  per  cento.  Come valore delle azioni si assume
quello   risultante   dal   bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  La  differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma  1  e'  considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
ricevute.  Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori
iscritti  in  sede  di  conferimento  si  considerano assoggettati ad
imposta  per  l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto   dell'imposta  sostitutiva.  La  predetta  differenza  non  e'
considerata   costo  fiscalmente  riconosciuto  nei  confronti  delle
societa' conferitarie.
  3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  17, comma 4, la societa'
risultante   dalla   fusione   che  abbia  gia'  applicato  l'imposta
sostitutiva  prevista  dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,  n.  85,  e  successive modificazioni, in misura pari al 14 per
cento  puo'  applicare  l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
riserve  o  fondi  costituiti  dalla societa' conferente a fronte dei
maggiori   valori   iscritti   sulle   azioni  ricevute  in  sede  di
conferimento.  In  tal  caso  detti  riserve  o  fondi si considerano
assoggettati  ad  imposta  per  il  loro  intero  ammontare, al netto
dell'imposta sostitutiva.
 
          Note all'art. 18:
              - Per  l'art.  7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, si
          veda nelle note all'art. 17.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 23 del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  recante "Misure urgenti per il
          risanamento  della  finanza  pubblica  e  per l'occupazione
          nelle  aree  depresse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 febbraio  1995,  n.  45,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69:
              "Art.   23   (Societa'   destinatarie  di  conferimenti
          previsti  dalla  legge  30 luglio  1990,  n.  218). - 1. Le
          societa'  destinatarie  dei conferimenti previsti dall'art.
          7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono
          applicare  in  tutto  o  in  parte  un'imposta  sostitutiva
          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e
          dell'imposta  locale  sui  redditi  nella misura del 18 per
          cento  sulla  differenza  tra il valore dei beni ricevuti a
          seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli
          diversi  dalle  partecipazioni costituenti immobilizzazioni
          finanziarie   nonche'  dell'avviamento,  e  il  loro  costo
          fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve,
          comunque,   riguardare   tutti  i  beni  appartenenti  alla
          medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume
          quello   risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio
          chiuso  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
              2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
          sensi   del   comma  1  e'  considerata  costo  fiscalmente
          riconosciuto  dei  beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  a
          decorrere  dall'esercizio  successivo a quello indicato nel
          comma   1.   La  stessa  differenza  e'  considerata  costo
          fiscalmente  riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
          societa'  conferente  nel limite del loro valore risultante
          dal  bilancio  relativo all'esercizio o periodo di gestione
          in  corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
          comma  1.  Conseguentemente  per  il  medesimo ammontare si
          considerano  assoggettati  ad  imposta  le  riserve o fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento.  Nel  caso  in  cui  le azioni rivenienti dai
          conferimenti  indicati nel comma 1 siano state conferite ad
          altra  societa',  la  differenza  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva   e'  considerata  altresi'  costo  fiscalmente
          riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
              3. Le  societa' di cui al comma 1 possono applicare, in
          luogo  dell'imposta  sostitutiva  ivi  prevista, un'imposta
          sostitutiva  in misura pari al 14 per cento. In tal caso la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente.
              4. Se   la   societa'   destinataria  dei  conferimenti
          effettuati  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5, della legge
          30 luglio  1990,  n.  218,  si  e'  fusa  con  la  societa'
          conferente   l'imposta   sostitutiva   e'  applicata  sulla
          differenza   tra   il   valore   dei  beni  della  societa'
          conferitaria   iscritti   in   bilancio  e  il  loro  costo
          fiscalmente   riconosciuto   e  si  producono  gli  effetti
          previsti dal terzo periodo del comma 2.
              5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
          con  apposita  istanza su modello approvato con decreto del
          Ministro  delle  finanze da allegare alla dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in corso alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'imposta
          sostitutiva  va  versata  entro  il  20 dicembre  1995;  il
          versamento  puo'  essere  effettuato  in ragione del 60 per
          cento  entro  la stessa data e, per la differenza, in parti
          uguali,  entro  il  31 gennaio  1996  ed il 30 aprile 1996,
          maggiorata  degli  interessi  nella  misura del 9 per cento
          annuo.".