Art. 20
                 Disciplina dell'imposta sostitutiva

  1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma
1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per
effetto  dell'articolo  17,  comma  2,  terzo periodo, si considerano
assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre   1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  recante
adempimenti  per  l'attribuzione  del  credito  d'imposta  ai  soci o
partecipanti   sugli   utili   distribuiti,  della  societa'  o  ente
conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
  2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi
1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti,
3  e  4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare
delle  imposte  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  recante  adempimenti  per l'attribuzione del credito
d'imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili  distribuiti,  dei
soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
  3.  L'imposta  sostitutiva  non e' deducibile ai fini delle imposte
sui  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e
puo'  essere  computata,  in  tutto  o in parte, in diminuzione delle
riserve  iscritte  in  bilancio.  Le somme corrisposte o ricevute per
effetto   della  ripartizione  convenzionale  dell'onere  all'imposta
sostitutiva    tra   i   soggetti   interessati   alle   disposizioni
dell'articolo  17  non  concorrono  a  formare il reddito ne' la base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
 
          Note all'art. 20:
              - Si  riporta  l'art.  105 del citato Testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito
          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere
          a)   e   b)  del  comma  1  dell'art.  87  devono  rilevare
          distintamente nella dichiarazione dei redditi:
                a) l'ammontare  complessivo delle imposte determinato
          ai sensi dei commi 2 e 3;
                b) l'ammontare  complessivo delle imposte determinato
          ai sensi del comma 4.
              2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei
          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le
          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da
          accertamenti   divenuti   definitivi,  nonche'  le  imposte
          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del
          presente  comma  si  tiene  conto  delle imposte liquidate,
          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di
          distribuzione  degli  utili  di  esercizio, delle riserve e
          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo
          comma  dell'art.  44,  nonche' delle riduzioni del capitale
          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del
          comma 2 del medesimo art. 44.
              3. In  caso  di distribuzione degli utili di esercizio,
          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma
          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)
          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei
          redditi  del  periodo a cui gli utili si riferiscono, anche
          se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade
          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di
          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,
          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in
          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo
          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale
          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso
          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito
          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi
          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,
          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente
          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.
              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
          b) del comma 1:
                1) l'imposta,  calcolata  nella  misura del 58,73 per
          cento,  corrispondente  ai  proventi che in base agli altri
          articoli  del  presente testo unico o di leggi speciali non
          concorrono  a formare il reddito della societa' o dell'ente
          e  per  i  quali  e' consentito computare detta imposta fra
          quelle del presente comma;
                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali
          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il
          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.
          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si
          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta
          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato
          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le
          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci  o  partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.
          14,  gli  importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1
          sono  ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un
          importo  pari  al 58,73 per cento degli utili di esercizio,
          delle  riserve  e  degli  altri  fondi,  diversi  da quelli
          indicati  nel  comma  1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o
          partecipanti,  nonche'  delle riduzioni del capitale che si
          considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del
          medesimo   art.  44.  Gli  importi  distribuiti,  se  nella
          relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente,
          comportano  la  riduzione  prioritariamente  dell'ammontare
          indicato alla citata lettera a).
              6. Nella   dichiarazione   dei  redditi  devono  essere
          indicati:
                1) gli   incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera a) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio;
                2) gli   incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare
          complessivo  delle imposte di cui alla lettera b) del comma
          1 verificatisi nell'esercizio.
              7. Gli  utili distribuiti per i quali non e' attribuito
          ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.
          14  ovvero  e'  attribuito il credito d'imposta limitato di
          cui  agli  articoli  11,  comma  3-bis,  e 94, comma 1-bis,
          devono   essere   separatamente  indicati  nei  modelli  di
          comunicazione  di  cui  all'art.  7 della legge 29 dicembre
          1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.
              8. Nel  caso  di  omessa comunicazione in conformita' a
          quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  applicano le
          sanzioni  di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge
          n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata
          qualora  siano  attribuiti  ai  soci o partecipanti crediti
          d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.".
              - Per  l'art.  87  del  Testo  unico  delle imposte sui
          redditi   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  si  veda  le note
          all'art. 10.