Art. 21.
                      (Disposizioni attuative)

  1.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le
sanzioni,   i  rimborsi  e  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
sostitutiva  di  cui  agli  articoli  da  17  a  20,  si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite   le   disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  degli
articoli da 17 a 20 della presente legge.
 
          Nota all'art. 21:
              - Per  l'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda le note dell'art. 16.